Accollo del mutuo: nessun obbligo della banca di aderire e liberare il debitore (ABF Collegio di Roma n. 1954 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di accollo stipulato tra l’originario mutuatario e il nuovo debitore, l’intermediario rimasto estraneo al contratto ha la facoltà ma non l’obbligo di prestare la propria adesione. Il consenso del creditore è necessario a rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore e a far degradare a sussidiaria l’obbligazione del debitore originario. Il potere di rifiuto dell’accollatario corrisponde alla soglia minima di tutela della sua autonomia giuridico-patrimoniale. La discrezionalità tecnica della banca deve però esercitarsi nel rispetto dei principi di diligenza e trasparenza e della sana e prudente gestione. Il danno da mancata surroga non è in re ipsa e va provato.
Il Fatto
La ricorrente lamentava l’illegittimità della condotta dell’Intermediario per non aver aderito all’accollo di un contratto di mutuo tra l’originaria debitrice e la medesima accollante. Sosteneva che la mancata liberazione del debitore originario le impediva la rinegoziazione e l’esercizio della surroga presso altra banca.
Chiedeva quindi l’accertamento dell’illegittimità della condotta e il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 24.000,00 come differenza tra le rate pagate e quelle che avrebbe corrisposto accedendo alla surroga, oltre ai danni morali per euro 6.000,00. L’Intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per avere ad oggetto un facere infungibile, e della domanda risarcitoria, non avanzata in reclamo; nel merito invocava la natura meramente facoltativa dell’adesione all’accollo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità. Le domande di natura costitutiva o dirette a un facere infungibile sono tendenzialmente estranee alla competenza dell’Arbitro; rientrano però nella sfera di accertamento quando mirano al mero accertamento dell’illegittimità della condotta dell’Intermediario, come nel caso di specie.
Quanto alla domanda risarcitoria, secondo le Disposizioni ABF, Sezione VI, Par. 1, è legittima la richiesta di risarcimento non formulata nel reclamo se il danno paventato è diretta conseguenza della condotta ivi prospettata. La domanda è quindi esaminata nel merito.
Il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 11898/2018: l’intermediario estraneo all’accollo ha la facoltà, non l’obbligo, di aderire; il consenso del creditore è necessario a rendere irrevocabile la stipulazione e a far degradare a sussidiaria l’obbligazione del debitore originario. Il potere di rifiuto dell’accollatario tutela la sua sfera giuridico-patrimoniale; l’accollo liberatorio è negozio trilaterale che richiede il consenso dell’accollatario (Cass. 9371/2006), mentre l’accollo interno non modifica la soggettività dell’obbligazione (Cass. 4383/2014).
La discrezionalità tecnica della banca deve comunque rispettare diligenza e trasparenza. Il Collegio verifica anche la doglianza secondo cui la Banca avrebbe dapprima manifestato disponibilità, senza poi presenziare dal Notaio. La ricostruzione non è però avvalorata da idonea documentazione, mentre l’Intermediario giustifica il diniego con la necessità di assicurare la garanzia patrimoniale, in coerenza con la sana e prudente gestione richiamata dall’art. 5 t.u.b. La condotta è quindi esente da colpa.
Sul danno, il Collegio ribadisce l’impossibilità di configurare un pregiudizio in re ipsa: la ricorrente ha prodotto solo un preventivo di altro istituto, senza dimostrare l’effettivo minor esborso della surroga. L’onere probatorio non è assolto e anche la domanda risarcitoria è rigettata. Il ricorso, nel suo complesso, non può trovare accoglimento.
Nota della Redazione
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