Banca non obbligata a erogare mutuo nonostante ammissione alla garanzia CONSAP (ABF Collegio di Milano n. 2270 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione della domanda di mutuo alla garanzia CONSAP non comporta alcun obbligo della banca di erogare il finanziamento. La decisione sul merito creditizio resta rimessa all’autonomia imprenditoriale dell’intermediario, che la esercita secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della stabilità del sistema finanziario. Il manuale operativo del fondo prima casa non contempla alcun obbligo di erogazione in capo alla banca aderente, essendo la concessione del credito subordinata alla valutazione complessiva di sostenibilità della rata rispetto al reddito. La richiesta di una garanzia fideiussoria alternativa a quella statale costituisce espressione di tale autonomia e non integra, di per sé, un comportamento illegittimo o scorretto.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva una concessione di mutuo per l’acquisto della prima casa, per un importo di € 73.000,00, con garanzia CONSAP. Presentava la documentazione richiesta e la banca inoltrava la domanda al fondo; dopo l’approvazione da parte di CONSAP, l’intermediario disponeva la perizia immobiliare, che dava esito positivo.

In data 29/09/2025 la direttrice della filiale comunicava però alla cliente la necessità di presentare un garante, non ritenendo sufficiente né la garanzia CONSAP né la capienza dello stipendio. La cliente adiva quindi l’ABF lamentando l’illegittimità del comportamento della banca e chiedendo il risarcimento dei danni economici e morali. L’intermediario si difendeva sostenendo che dall’istruttoria era emersa la non sostenibilità della rata rispetto al reddito e che la garanzia fideiussoria era stata richiesta in alternativa a quella statale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro documentale. L’offerta di mutuo del 12/09/2025 riportava espressamente che la stessa non era vincolante né per la banca né per la cliente, essendo subordinata alla valutazione della documentazione. Le circostanze riferite dalla ricorrente — presentazione della documentazione, approvazione CONSAP, invio del perito — non risultavano corroborate da documenti, ma non erano neppure contestate dall’intermediario.

Il nucleo della doglianza riguarda la richiesta di una garanzia alternativa a quella CONSAP, pur avendo la cliente i requisiti per accedere alla garanzia statale e rientrando la banca tra i soggetti aderenti al fondo. Su questo punto il Collegio osserva che il manuale operativo del fondo prima casa CONSAP non prevede in alcun punto che, in caso di ammissione al fondo, la banca sia tenuta a erogare il finanziamento. La decisione resta rimessa esclusivamente all’intermediario, come si deduce dalla mancanza di qualsiasi riferimento a un obbligo di tal genere e dal punto 4 del manuale, relativo all’avvio della garanzia e alla possibilità che l’intermediario non abbia erogato il finanziamento.

Il Collegio richiama poi il consolidato orientamento dell’ABF, secondo cui un obbligo generale di far credito è estraneo allo statuto delle imprese bancarie, la cui attività deve ispirarsi ai principi di sana e prudente gestione e svolgersi avendo riguardo alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario, ai sensi dell’art. 5 T.U.B.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio non ravvisa alcun profilo di illegittimità o scorrettezza nel comportamento dell’intermediario e rigetta il ricorso. La valutazione del merito creditizio e l’eventuale richiesta di garanzie ulteriori rientrano dunque nell’autonomia della banca, senza che il cliente possa vantare un diritto alla concessione del finanziamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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