Furto cellulare all’estero con destrezza esclude colpa grave del cliente (ABF Collegio di Roma n. 1956 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il furto dello strumento di pagamento e delle credenziali di accesso avvenuto sulla pubblica via, con sottrazione rapida del dispositivo durante il suo normale utilizzo, integra una fattispecie di furto con destrezza. Tale connotato di insidiosità assorbe ogni valutazione sulla negligenza del cliente nella custodia degli strumenti e esclude la colpa grave dell’utilizzatore. Ne consegue che le conseguenze dell’operazione non autorizzata ricadono sull’intermediario, tenuto al rimborso. Il sistema autorizzativo basato su codice statico scelto dall’utente e su app associata a un dispositivo soddisfa i requisiti della Strong Customer Authentication, ma la regolarità dell’autenticazione non basta a superare l’assenza di colpa grave del cliente.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver subito il furto del cellulare in Brasile mentre, sulla pubblica via, lo utilizzava per chiamare un taxi: un terzo in motorino glielo sottraeva e fuggiva. Presentava denuncia alle autorità locali e richiedeva il blocco del dispositivo all’operatore telefonico italiano. Rientrato in Italia e riacceduto al conto, rilevava operazioni non autorizzate a mezzo POS e due bonifici SEPA.

Il reclamo all’intermediario otteneva il rimborso delle operazioni POS e di uno solo dei due bonifici. Il ricorrente agisce quindi per il rimborso del bonifico istantaneo residuo, pari a euro 996,00. L’intermediario chiede il rigetto, sostenendo la legittima esecuzione dell’operazione tramite il sistema di autenticazione P*ID in app.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto la corretta autenticazione dell’operazione disconosciuta, eseguita il 23.8.2025 alle ore 17:56 previo accesso all’app dell’intermediario attraverso il sistema P*ID. L’intermediario descrive in dettaglio l’infrastruttura tecnologica e produce le schermate relative all’inserimento del codice, al bonifico istantaneo e ai log della transazione.

Sul punto il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui il sistema basato sul codice statico scelto dall’utente è conforme alla SCA: integra un fattore di conoscenza e l’utilizzo di un’app previamente associata a uno specifico dispositivo costituisce fattore di possesso (Collegio di Roma, decisione n. 318/2021; nello stesso senso decisione n. 2299/2021).

Il nodo centrale diventa allora la valutazione della condotta del cliente. Il Collegio richiama il proprio indirizzo secondo cui il grado di diligenza esigibile va commisurato al luogo della sottrazione: in ambito domestico il cliente confida nell’assenza di rischi, mentre in contesti di esposizione ravvicinata a estranei deve adottare adeguate misure di protezione. La dicotomia tra furto domestico e furto esterno serve a distinguere i furti con destrezza da quelli privi di tale connotato.

Il Collegio richiama la nozione penalistica di destrezza: Cass., sez. un., 12.7.2017 n. 34090 richiede un comportamento caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere o eludere la sorveglianza sul bene; Cass., 10969/2021 precisa che l’aggravante sussiste anche in caso di momentanea distrazione della vittima, ove la condotta sia di per sé idonea a eludere la vigilanza; Cass., sez. V, 1.10.2018, n. 48915 conferma il principio. Nelle ipotesi di furto con destrezza, la colpa grave del cliente è di norma esclusa, perché l’insidiosità della condotta assorbe la negligente custodia degli strumenti.

Nel caso concreto, le modalità descritte — sottrazione sulla pubblica via in Rio de Janeiro durante il normale utilizzo — integrano una fattispecie di furto con destrezza, idonea ad escludere la colpa grave dell’utilizzatore. Le conseguenze del furto vanno pertanto sottratte all’ambito di responsabilità del ricorrente e ricondotte all’obbligo risarcitorio dell’intermediario. Il ricorso è accolto e l’intermediario è condannato a corrispondere euro 996,00, oltre al contributo alle spese della procedura di euro 200,00 e al rimborso di euro 20,00 per il versamento di presentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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