Emersione e preavviso di rigetto: irrilevante la prova sopravvenuta (TAR Lombardia n. 118 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020 la legittimità del diniego si valuta con riferimento al momento in cui il provvedimento è emanato. La documentazione attestante la presenza dello straniero in Italia anteriormente all’8.3.2020, prodotta solo in corso di causa, non può ex post rendere illegittimo un atto che al momento dell’emissione non lo era, né integra le attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici richieste dalla norma. Il preavviso di rigetto ritualmente notificato allo straniero, che ometta di replicare, non determina la nullità del provvedimento finale. Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la sussistenza ab origine dei requisiti di emersione: in loro assenza permane la condizione di irregolarità.
Il Fatto
Il datore di lavoro presenta nel luglio 2020, allo Sportello Unico per l’Immigrazione, istanza di emersione dal lavoro irregolare in ambito domestico e di sostegno al bisogno familiare in favore di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020.
Nel novembre 2021 la Prefettura emette preavviso di rigetto per mancanza di prova sull’effettiva presenza dello straniero in Italia prima dell’8.3.2020 e per ulteriori carenze documentali. Segue, nell’aprile 2022, il diniego definitivo. Lo straniero lo impugna davanti al TAR, chiedendo l’annullamento previa sospensione, con due motivi: nullità per mancata comunicazione del preavviso a lui e illegittimità per non aver l’Amministrazione rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione. La domanda cautelare è respinta; la causa giunge alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. L’Amministrazione prova di aver notificato a mani del ricorrente, il 25.11.2021, il preavviso di rigetto, che indica puntualmente le carenze: mancanza di prova della presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020, comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, certificato di idoneità alloggiativa, certificato di residenza e stato di famiglia. A quella comunicazione lo straniero avrebbe potuto replicare trasmettendo osservazioni e documenti.
Il Tribunale richiama la propria costante giurisprudenza (sentenza 14.12.2023, n. 914): la legittimità del provvedimento si valuta al tempo della sua emanazione, perché è in quel momento che l’atto si perfeziona. Le produzioni documentali successive non possono ex post renderlo illegittimo. La documentazione versata in causa è comunque inidonea a integrare le attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici richieste dall’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020.
Il Collegio passa in rassegna i documenti: la scansione delle prime pagine di un passaporto scaduto nel 2018, che reca solo i dati anagrafici; un versamento F24 del 2020 di soggetto diverso e non collegato alla vicenda; la ricevuta di prenotazione di un’ecografia, inidonea a provare la presenza e diversa dalla certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura pubblica; una ricevuta di money transfer del 2015, proveniente da privato e quindi priva di data certa (TAR Brescia, Sez. I, n. 293 del 28.3.2022), oltre che troppo risalente per ricostruire il recente passato dello straniero (Cons. Stato, Sez. III, n. 4371 del 16.5.2024).
Anche il secondo motivo è infondato. Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un’istanza di emersione astrattamente accoglibile, cioè la presenza di tutti i presupposti legali (Cons. Stato, Sez. III, n. 2472 dell’8.3.2023; TAR Brescia, n. 4863 dell’1.5.2024). Nello stesso senso la Corte costituzionale n. 209 del 24.11.2023: il rilascio è escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti e presuppone l’accertamento ab origine degli stessi; in loro assenza permane la condizione di irregolarità. Poiché la procedura non è andata a buon fine per carenza dei requisiti, il permesso non avrebbe potuto essere rilasciato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.