Sanatoria ex art 36 e demolizione notificata alla società con silenzio rigetto (C.G.A.R.S. n. 328 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’ordinanza di demolizione a una persona giuridica è validamente eseguita presso la sede legale, a mani di soggetto abilitato al ritiro, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ.; chi contesta la validità della notificazione ha l’onere di provare che il consegnatario non era legittimato a ricevere l’atto. Sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 il silenzio-rigetto si forma decorsi sessanta giorni senza che il decorso del termine consumi il potere dell’Amministrazione di provvedere. Tuttavia, un parere favorevole che afferisce a una diversa istanza di sanatoria, scaturita da altro procedimento, non integra riesercizio del potere nel procedimento originario e non sostituisce il diniego tacito. Il giudice dell’appello, in difetto di costituzione dell’Amministrazione, non può supplire alla mancanza di prova documentale se non attraverso l’istruttoria disposta con ordinanza.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di un immobile in Marsala sul quale sono stati realizzati, senza titolo edilizio, un ampliamento, una tettoia e un pergolato. Nel 2013 presenta istanza di concessione edilizia in sanatoria. Il Comune emette un’ordinanza di demolizione e, successivamente, un’ordinanza che accerta l’inottemperanza e dispone l’acquisizione gratuita delle opere al patrimonio dell’Ente.

La società impugna davanti al TAR Sicilia, che rigetta il ricorso dichiarandolo in parte tardivo e respingendo le censure nel merito. Propone appello, lamentando l’errata declaratoria di tardività avverso il silenzio-rigetto, l’inefficacia dell’ordine di ripristino in pendenza dell’istanza di sanatoria e i vizi delle notifiche dei provvedimenti repressivi. Il Comune non si costituisce in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. Con ordinanza istruttoria il Collegio aveva onerato le parti a produrre le ordinanze e le relate di notifica, non rinvenute nel fascicolo, oltre alle informazioni sul legale rappresentante e sulla sede della società. All’esito dell’adempimento, la Corte verifica la documentazione acquisita.

Quanto alla notifica dell’ordinanza di demolizione, essa risulta eseguita il 3 luglio 2013 presso la sede della società, a mani di una dipendente addetta al ritiro, e in altra copia a mani del padre del destinatario. Il Collegio richiama l’art. 145 cod. proc. civ., che prevede due modalità alternative di notifica alle persone giuridiche — presso la sede legale o alla persona fisica del legale rappresentante — e ritiene corretta la notificazione presso la sede. L’appellante non ha offerto prova contraria alla presunzione che la consegnataria fosse legittimata a ricevere l’atto: non ha dimostrato che non fosse dipendente né addetta alla sede.

Quanto all’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza, notificata a mezzo raccomandata il 5 maggio 2016, il Collegio rileva che essa è comunque pervenuta alla conoscenza dell’interessato, che l’ha impugnata nei termini con il ricorso introduttivo notificato il 28 giugno 2016. La doglianza sulla notifica resta quindi superata dall’effettiva conoscenza dell’atto e dalla sua tempestiva impugnazione.

Sul secondo profilo, la Corte conferma che sull’istanza di accertamento di conformità il dirigente deve pronunciarsi entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. L’istanza era stata presentata il 26 settembre 2013, con diniego tacito formalizzatosi il 26 novembre 2013. L’appellante opponeva che il Comune, con nota del 28 luglio 2020, aveva comunicato un parere favorevole del responsabile del procedimento, confermato dal dirigente, sostenendo il riesercizio del potere. Il Collegio esclude la fondatezza del rilievo: dalla lettura del provvedimento emerge che il parere favorevole riguarda una diversa istanza di accertamento di conformità, avviata con altra nota del 28 gennaio 2019 e da cui è scaturito altro procedimento, del tutto estraneo a quello in esame.

Il Comune, conclude la Corte, non ha quindi sostituito con un provvedimento espresso la propria determinazione negativa tacita, ma ha comunicato l’esito di un parere afferente a un procedimento diverso. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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