L’accordo quadro non cristallizza il fabbisogno né vincola la nuova programmazione (TAR Veneto n. 2014 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La perdurante efficacia di un accordo quadro non cristallizza, per l’intera durata del rapporto, le valutazioni dell’Amministrazione sul proprio fabbisogno e non preclude una nuova programmazione degli acquisti. All’aggiudicatario non spetta un diritto all’integrale esaurimento del valore massimo o delle quantità stimate, salva l’eventuale previsione di un minimo garantito per gli ordinativi di fornitura. La determinazione del fabbisogno e la scelta dello strumento di approvvigionamento costituiscono espressione di ampia discrezionalità della stazione appaltante. Gli strumenti di estensione dell’accordo quadro (riapertura del confronto competitivo, quantitativi aggiuntivi, modifiche contrattuali) hanno carattere facoltativo e non impongono il ricorso alla vecchia gara in luogo di una nuova procedura concorrenziale.

Il Fatto

La società ricorrente, prima classificata nel lotto n. 5 di una precedente procedura indetta da Azienda Zero per la fornitura di microinfusori per insulina integrati con sistemi di monitoraggio glicemico continuo, aveva stipulato l’accordo quadro, ancora in esecuzione, con una quota minima garantita del 40% del fabbisogno del lotto. Rilevato che il fabbisogno effettivo si era rivelato inferiore alle stime, la società riteneva che la capacità residua del contratto fosse sufficiente a coprire le nuove diagnosi.

Con deliberazione n. 378 del 15 giugno 2026 Azienda Zero indiceva una nuova procedura articolata in tre lotti, il cui lotto n. 1 riguardava la medesima categoria di dispositivi. La ricorrente impugnava bando e atti di gara, poi integrati dai motivi aggiunti avverso le deliberazioni n. 505 e n. 577 del 2026, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la scelta del fabbisogno e dello strumento di approvvigionamento rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 8359 del 2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 7891 del 2021. Le esigenze dell’Amministrazione costituiscono l’antecedente logico della gara e non possono essere condizionate dalle scelte future dell’ente. La perdurante efficacia dell’accordo quadro non cristallizza il fabbisogno e non impedisce una nuova programmazione basata sull’esperienza maturata e sull’evoluzione tecnologica.

L’art. 3 dell’accordo quadro qualificava le previsioni di fabbisogno come meramente indicative, facendo salva la sola percentuale minima garantita. La documentazione prodotta dall’Azienda dimostra che tale soglia è stata ampiamente superata: a fronte di un valore massimo di € 41.537.454,40 e di una quota garantita di € 16.614.981,76, risultano contratti applicativi per € 27.500.426,56, oltre il 66% del valore massimo. La capacità residua, dunque, non coincide con la differenza tra pazienti stimati ed effettivamente in cura.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il Progetto di gara documenta il monitoraggio dei contratti in corso, la ricognizione dei fabbisogni prescrittivi, l’analisi dei prezzi e le consultazioni preliminari di mercato. Il riferimento alla «coincidenza delle tecnologie» e della «coorte dei pazienti» non equivale a identità del fabbisogno contrattualmente affidato: letto con i chiarimenti ai quesiti n. 51 e n. 62, il ricorso ai nuovi contratti per i pazienti già in trattamento opera solo in caso di incapienza contrattuale dei precedenti accordi, secondo un criterio di successione e coordinamento conforme al principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023.

Il Collegio esclude poi che la riapertura del confronto competitivo e il quinto d’obbligo di cui all’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 costituiscano modalità necessarie: la clausola dell’accordo quadro attribuisce all’Azienda una mera facoltà, e i quantitativi aggiuntivi dell’Allegato 10 delimitano solo l’estensione massima dell’eventuale confronto. Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, la sentenza n. 1786 del 2026 aveva annullato la deliberazione n. 505 solo nella parte in cui non era seguita la proroga dei termini, con effetto conformativo limitato alla concessione di almeno quindici giorni: la deliberazione n. 577, che ha mantenuto le rettifiche e concesso trenta giorni, si è correttamente adeguata al dictum. Ricorso e motivi aggiunti sono quindi respinti, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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