Responsabilità ambientale di gruppo e obbligo solidale di bonifica del sito contaminato (Cons. Stato n. 4245 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati la nozione sostanzialistica di impresa, elaborata nel diritto europeo della concorrenza, è applicabile anche alla responsabilità ambientale: quando l’organizzazione imprenditoriale si articola in una società operativa controllata, tutti i membri del gruppo rispondono unitariamente degli illeciti compiuti nella gestione della controllata, quali parti di un’unica entità economica. Il controllo totalitario o quasi totalitario del capitale costituisce prova presuntiva dell’unità economica, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico della controllante. Il nesso causale tra attività e inquinamento si accerta secondo il canone civilistico del “più probabile che non”, ben potendosi fondare su presunzioni semplici. Gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica ex art. 242 cod. amb. gravano in solido su tutti i corresponsabili, non essendo applicabile alla parte IV del codice dell’ambiente la regola parziaria dell’art. 311, comma 3, cod. amb., propria del diverso istituto del danno ambientale.
Il Fatto
La vicenda riguarda la contaminazione del sito produttivo di uno stabilimento chimico nel Vicentino, ove dagli anni Sessanta si sono succedute diverse società e nel quale sono stati rinvenuti inquinanti organici, tra cui i composti perfluorurati. La società appellante aveva detenuto, tra il 1996 e il 2009, una partecipazione di controllo nella società operativa, cedendola poi a un gruppo diverso per il corrispettivo simbolico di un euro.
La Provincia, all’esito di indagini dell’ARPAV e di una relazione del NOE di Treviso, ha individuato con diffida i responsabili della contaminazione, comprensivi delle società controllanti nel tempo succedutesi, ordinando agli stessi di proseguire le attività di bonifica. Il TAR Veneto ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti; la società ha proposto appello, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, relativo alla corretta individuazione del soggetto tenuto alla bonifica. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato n. 2301 del 2020 e n. 217 del 2022), afferma che la nozione sostanzialistica di impresa è esportabile in materia ambientale: in presenza di un’identità di ratio, volta a impedire l’irresponsabilità della holding, i principi europei sull’unità economica del gruppo si applicano anche agli obblighi di ripristino.
Quanto alla prova, il controllo via via maggioritario e poi totalitario sul capitale sociale nel periodo di riferimento costituisce valida prova presuntiva dell’unità economica, gravando sulla controllante l’onere di dimostrare l’autonomia gestionale della controllata, prova non fornita. La Corte precisa che il precedente specifico richiamato dal TAR (sentenza n. 340 del 2023), poi riformato, concerneva una vicenda eterogenea, caratterizzata da una mera partecipazione indiretta e non maggioritaria.
Sul nesso causale, i giudici di Palazzo Spada qualificano la responsabilità dell’appellante come prevalentemente commissiva, consistente nell’aver contaminato suolo e falda mediante la gestione dello stabilimento, e non come mera omissione informativa. Il criterio del “più probabile che non”, secondo la lettura della Corte di giustizia (cause C-534/13 e C-378/08), ammette la prova indiziaria fondata sulla vicinanza dell’impianto e sulla corrispondenza tra sostanze rinvenute e componenti impiegati.
Quanto alla responsabilità solidale, il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 311, comma 3, cod. amb., che disciplina la sola riparazione del danno ambientale, e conferma la presunzione di solidarietà ex art. 1294 cod. civ., richiamando il proprio orientamento (Cons. Stato n. 1969 del 2025). L’architettura codicistica sarebbe incompatibile con la frammentazione degli obblighi di bonifica in base al contributo causale di ciascuno.
Il Collegio ritiene non necessaria la rimessione pregiudiziale, essendo la disciplina europea chiara nell’ammettere, agli artt. 9 e 16 della direttiva 2004/35/CE, disposizioni nazionali più severe. La questione di costituzionalità è dichiarata manifestamente infondata, avendo gli obblighi di ripristino natura riparatoria e non sanzionatoria. L’appello è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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