Termine accordo riqualificazione cancellieri non è perentorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29038 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015, ha natura programmatica e non precettiva: esso non attribuisce ai dipendenti un diritto soggettivo alla progressione tra le aree, ma si limita ad autorizzare la pubblica amministrazione a indire procedure interne nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, delle risorse finanziarie e del rapporto tra posti riservati e accessi dall’esterno. A tale disposizione si subordina, sin dalla premessa, l’Accordo del 26 aprile 2017, recepito con D.M. 9 novembre 2017, al quale va pertanto riconosciuta natura programmatica. Ne consegue che il termine del 30 giugno 2019, fissato dall’art. 6, lett. g), dell’accordo per definire l’attuazione della riqualificazione, costituisce una semplice indicazione priva di efficacia cogente, dovendo gli impegni dell’amministrazione realizzarsi nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 21-quater e in un arco temporale più ampio.

Il Fatto

Alcune dipendenti del Ministero della giustizia, inquadrate nella II Area Funzionale del CCNL Comparto Ministeri con profilo di Cancelliere Esperto in servizio presso uffici giudiziari, erano risultate idonee alle procedure interne indette ai sensi dell’art. 21-quater d.l. n. 83/2015 per il passaggio al profilo di funzionario giudiziario. Lamentavano di essere state immesse nelle funzioni di Funzionario giudiziario di III Area solo il 15.12.2022, in violazione dell’impegno, assunto con l’accordo sindacale del 26.4.2017 recepito con D.M. 9.11.2017, di definire l’intero processo di progressione entro il 30 giugno 2019.

Il Tribunale adito aveva accertato l’inadempimento e condannato l’amministrazione alle differenze retributive. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva spostato la decorrenza al 1° luglio 2019 e riconosciuto le differenze dal quella data fino all’effettiva erogazione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è incentrato sull’interpretazione dell’art. 21-quater e sulla verifica del carattere perentorio o programmatico dell’Accordo del 26 aprile 2017. La Corte ritiene il motivo fondato, in conformità ai propri precedenti (Cass. n. 16999/2023 e Cass. n. 13656/2025).

La sentenza impugnata aveva qualificato la norma come precettiva, escludendo che la copertura dei posti di funzionario fosse subordinata alla previa o contestuale indizione di concorsi esterni, e aveva ritenuto il termine del 30.6.2019 vincolante, con posti disponibili sufficienti a scorrere la graduatoria fino alle posizioni delle lavoratrici.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 21-quater autorizza il Ministero, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire procedure interne riservate ai dipendenti in servizio alla data del 14 novembre 2009, fissando al 50 per cento il rapporto tra posti riservati e accessi dall’esterno. Il comma 5 prevede la copertura finanziaria, modificata dall’art. 1, comma 780, lett. a), legge n. 145/2018, che ha stanziato risorse fino al 2023.

Richiamando l’ordinanza n. 16999 del 2023, la Corte ricorda che in tema di pubblico impiego contrattualizzato la natura programmatica delle clausole contrattuali esclude la configurabilità di un diritto soggettivo alla progressione in carriera. La medesima pronuncia ha chiarito che l’art. 21-quater non attribuisce alcun diritto agli interessati, limitandosi ad autorizzare un’attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili.

L’impegno assunto con l’Accordo del 26 aprile 2017 è dunque subordinato, sin dalla premessa, al rispetto dell’art. 21-quater e dei suoi limiti, in particolare ai commi 2 e 5. Il riferimento alla programmazione degli interventi, ai vincoli di dotazione organica, alla copertura finanziaria e al rapporto tra posti riservati e accessi esterni conferma la valenza programmatica dell’accordo: il termine del 30.6.2019 è una indicazione priva di efficacia cogente. La sentenza impugnata, che lo ha considerato vincolante e ha ritenuto irrilevante lo stanziamento di fondi fino al 2023, non è conforme a tali principi.

Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, le domande delle originarie ricorrenti sono rigettate. Le spese dell’intero processo sono compensate per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, atteso il successivo intervento della pronuncia n. 16999 del 2023 rispetto al sorgere della controversia.

Nota della Redazione

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