Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario per la carta del docente (TAR Lombardia n. 2679 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La pretesa creditoria è sorretta da idonea documentazione quando la sentenza è passata in giudicato e l’Amministrazione non deduce di aver adempiuto. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina fin d’ora un Commissario ad acta, che opera solo su istanza del creditore e senza compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia una sentenza, passata in giudicato, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la carta del docente per un importo annuo di 500,00 euro per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 1.500,00 euro. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa creditoria risultava sorretta da idonea documentazione e la sentenza era passata in giudicato, mentre l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto.
Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni.
Il Collegio ha precisato che l’attività demandata al Commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non essendo dovuto alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in 800,00 euro, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale della questione.
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Nota della Redazione
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