Iscrizione al ruolo NCC diritto soggettivo e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 129 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’iscrizione ai ruoli professionali involgono posizioni di diritto soggettivo e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui l’iscrizione non implichi alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione, ma solo il riscontro formale di presupposti determinati dalla legge. Quando la pretesa al conseguimento o al mantenimento dell’iscrizione si fondi sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa, non residua in capo all’amministrazione alcun margine di apprezzamento e la relativa cognizione sfugge al giudice amministrativo. La circostanza che l’atto impugnato sia formalmente qualificato come inibitoria di una s.c.i.a. non radica la giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.a., ove il procedimento presupponga una apposita istanza e il superamento di un esame e non sia pertanto sostituibile mediante segnalazione certificata. In tal caso l’atto non inibisce alcuna s.c.i.a. e si limita a confermare il precedente provvedimento di non accoglimento dell’istanza di iscrizione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una autorizzazione NCC acquisita per trasferimento a titolo particolare, presentava in data 15 maggio 2023 una s.c.i.a. per l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti presso la Camera di Commercio di Frosinone e Latina. L’amministrazione comunicava i motivi ostativi all’accoglimento, rilevando la mancanza del requisito del domicilio in ambito provinciale, già valorizzato in sede di rigetto di una precedente domanda.

Il ricorrente rappresentava di aver nel frattempo stabilito il proprio domicilio nel Comune di Sonnino. La Camera di Commercio adottava comunque il diniego di iscrizione, ritenendo non provato il requisito domiciliare a fronte della perdurante titolarità di un’impresa artigiana in altra provincia, in contrasto con il centro principale degli affari e degli interessi dichiarato. Il ricorrente impugnava quindi l’inibitoria alla s.c.i.a. e gli atti presupposti davanti al giudice amministrativo, che veniva adito anche per la sospensiva.

La Motivazione della Corte

La Camera di Commercio eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Collegio affronta la questione in limine e la ritiene fondata, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui le controversie in materia di iscrizione ad albi o ruoli professionali riguardano posizioni di diritto soggettivo e spettano al giudice ordinario quando l’iscrizione non implica valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti fissati dalla legge. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato n. 5694/2007 e Cons. Stato n. 7791/2020.

Nel caso di specie la controversia verte sul possesso di un requisito — il domicilio — tassativamente previsto dalla L.R. Lazio n. 58/1993 ai fini dell’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di servizi pubblici di trasporto non di linea. Il ricorrente fa pertanto valere una posizione di diritto soggettivo, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Collegio respinge la tesi del ricorrente secondo cui sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per vertersi in materia di inibitoria alla s.c.i.a., ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.a.. L’iscrizione al ruolo istituito dall’art. 16 della legge regionale n. 58/1993 richiede infatti una apposita istanza e presuppone, oltre agli altri requisiti, il superamento di un esame: non può quindi essere sostituita da una segnalazione certificata di inizio attività.

L’atto impugnato, osserva il Collegio, non inibisce alcuna s.c.i.a. e si limita a confermare il precedente provvedimento di non accoglimento dell’istanza di iscrizione, risalente all’8 febbraio 2023. Il Tribunale dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e, stante la peculiarità della vicenda, compensa tra le parti le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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