Verificazione tecnica su alternative al tracciato dell’opera pubblica in sede di reiterazione del vincolo espropriativo (TAR Abruzzo, Sez. I, n. 140 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verificazione tecnica ex art. 66 cod. proc. amm. è disposta quando è necessario accertare elementi di fatto complessi, che richiedono specifiche competenze tecniche, e che risultano decisivi ai fini del giudizio. In materia di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, il giudice amministrativo può disporla per verificare la fondatezza delle osservazioni del privato che prospetti soluzioni alternative al tracciato dell’opera pubblica, qualora vi sia contrasto tra le parti circa la maggiore gravosità di tali alternative e la loro idoneità a conseguire gli scopi dell’opera. La verificazione deve vertere anche sull’impatto del progetto sulle attività esercitate dal privato sul fondo e sulle specie protette.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la delibera del consiglio comunale con cui l’amministrazione ha rigettato le osservazioni presentate nell’ambito del procedimento di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio gravante su propri terreni, finalizzato alla realizzazione di una pista ciclopedonale. Nel corso del giudizio è emerso un contrasto tra le parti in ordine alla maggiore gravosità e idoneità delle due soluzioni alternative al tracciato dell’infrastruttura, prospettate dal ricorrente, che non inciderebbero sulla sua proprietà. Il ricorrente ha contestato altresì l’impatto del progetto sulla propria attività e sulle specie tutelate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevato il contrasto tra le parti sulle valutazioni tecniche relative alle alternative progettuali, ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., affidandola al responsabile del servizio urbanistica di un comune diverso da quello resistente, per garantire terzietà.
I quesiti sottoposti al verificatore concernono l’accertamento circa l’eventuale maggiore gravosità delle soluzioni alternative per l’amministrazione, la loro incidenza su proprietà di terzi, coinvolti o meno nel procedimento, e la loro compatibilità con gli scopi dell’opera pubblica. È richiesto inoltre di verificare se il tracciato prescelto comporti la cessazione o impedimenti all’attività di apicoltura del ricorrente o esponga a pericolo specie tutelate.
Il Collegio ha disciplinato le modalità di svolgimento della verificazione, prevedendo la partecipazione delle parti e dei loro tecnici, il termine di sessanta giorni per il deposito della relazione e il rispetto delle specifiche tecniche del processo amministrativo telematico di cui al d.p.c.m. n. 40/2016. L’ulteriore trattazione della causa è stata fissata alla pubblica udienza del 23 ottobre 2026, con riserva di liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
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Nota della Redazione
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