Accreditamento sanitario e limiti di età del personale nelle strutture private (TAR Puglia n. 270 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le strutture sanitarie private accreditate, in quanto concessionarie del servizio sanitario regionale e destinatarie di finanziamento pubblico, soggiacciono agli stessi requisiti strutturali e organizzativi imposti alle strutture pubbliche, compreso il limite di età del personale. Il limite di età per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, pari al settantesimo anno di età. La valorizzazione del personale ultrasettantenne nella ripartizione del budget costituisce misura derogatoria e provvisoria, adottata per far fronte all’emergenza pandemica, e cessa con il venir meno di tale stato. È pertanto legittima, e immune da eccesso di potere, la determinazione regionale che ripristina il criterio di ripartizione conforme alla legislazione vigente.
Il Fatto
Alcuni laboratori di analisi privati accreditati e le associazioni di categoria impugnavano la D.G.R. Puglia n. 1946 del 22.12.2022, con cui la Regione aveva determinato il fondo unico di remunerazione per l’anno 2023 per le prestazioni ambulatoriali delle strutture accreditate, nella parte in cui aveva disapplicato la valorizzazione, nelle griglie di ripartizione, delle figure professionali ultrasettantenni. I ricorrenti lamentavano illogicità, difetto di istruttoria e violazione del legittimo affidamento, oltre alla carenza di motivazione.
Con motivi aggiunti impugnavano le linee di indirizzo interpretative regionali che avevano esteso il limite di età di settant’anni anche al responsabile sanitario delle strutture private accreditate, nonché le note con cui era stato prorogato il termine di adeguamento. La Regione si costituiva sostenendo la conformità della disciplina alla normativa vigente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il sistema delle “tre A” — autorizzazione, accreditamento istituzionale, accordo contrattuale — disegnato dal d.lgs. n. 502 del 1992. L’accreditamento è qualificato come provvedimento concessorio che consente ai soggetti muniti di determinati requisiti di entrare a far parte del servizio sanitario regionale per l’erogazione delle prestazioni secondo il sistema tariffario. Da ciò deriva l’osservanza degli stessi requisiti strutturali e organizzativi delle strutture pubbliche.
L’art. 12, comma 8, della legge reg. Puglia n. 9/2017, come modificato, stabilisce che il limite di età massimo per la funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale. L’art. 15-nonies del d.lgs. n. 502/1992 fissa il limite massimo di permanenza in servizio al settantesimo anno di età. Il regolamento regionale n. 3 del 2010, nella sezione sulla gestione delle risorse umane, richiama i limiti di età previsti per il personale dipendente delle aziende sanitarie pubbliche.
Quanto alla dedotta illogicità, il Tribunale osserva che la deroga introdotta in costanza di emergenza pandemica rispondeva all’esigenza di garantire la continuità dell’assistenza e di evitare cessazioni dal servizio. Essa costituiva un criterio ontologicamente provvisorio, destinato a cessare con il superamento dello stato emergenziale. Il ripristino del meccanismo ordinario di ripartizione non integra quindi alcun profilo di eccesso di potere.
Le linee guida regionali sono parimenti legittime, rientrando in un’ordinaria attività di indirizzo tecnico della Regione nei confronti delle aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, e trovano conferma nel parere del Ministero della Salute. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.