Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Marche n. 252 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione dell’interesse a ricorrere, dichiarata dalla parte ricorrente sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorrente conserva piena disponibilità dell’azione fino alla rimessione della causa in decisione e può quindi dichiarare di non avere più interesse alla stessa. La declaratoria di improcedibilità consegue all’applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito e il carattere risalente del contenzioso giustificano la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Marche la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di adozione del Piano del Parco del Monte San Bartolo e i presupposti atti comunali, oltre ai pareri della Comunità del Parco e del Comitato provinciale per il territorio. Con due successivi atti di motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche di approvazione con prescrizioni del Piano e agli atti regionali di recepimento e pubblicazione.
Nel corso del giudizio si sono costituiti l’Ente Parco, i due Comuni interessati e la Regione Marche. Con memoria depositata il 22 gennaio 2024 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione del proprio interesse al ricorso, richiamando la variante al Piano del Parco approvata nel 2018 in conformità alle proprie istanze, e ha chiesto la compensazione delle spese. Le parti resistenti hanno aderito alla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, conserva piena disponibilità dell’azione e può quindi dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione. Il principio è affermato richiamando il precedente del Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832, richiamato dalla Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. La causa di definizione in rito opera quale esito consequenziale della dichiarazione della parte, non essendovi più materia per il sindacato di merito sugli atti impugnati.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando il carattere risalente della causa e la sua definizione in rito. Il dispositivo ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.