L’attestazione del tesoriere non prova il pagamento al creditore già deceduto (TAR Sicilia n. 3228 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mera attestazione del tesoriere che il pagamento sia avvenuto per cassa non è sufficiente a provare l’adempimento se il creditore è deceduto anteriormente alla data del pagamento. In base ai principi generali sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e alla disciplina dell’adempimento di cui agli artt. 1188, 1189 e 1199 c.c., il debitore deve dimostrare che la prestazione sia stata eseguita in favore del soggetto legittimato a riceverla, oppure in favore di un creditore che possa considerarsi apparente secondo la disciplina di legge. Il reclamo contro gli atti del commissario ad acta, previsto dall’art. 114, sesto comma, c.p.a., è rimedio incidentale interno al giudizio di ottemperanza. La procura alle liti rilasciata per il giudizio di ottemperanza si estende, in base ai principi di cui all’art. 83 c.p.c. e alla natura esecutiva del rito, anche agli atti e alle fasi successive e incidentali dello stesso processo, salvo che sia stata conferita espressamente per determinati atti o fasi.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi dell’originario avente diritto, agiscono per l’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 2278/2009, con cui il Comune di Messina era stato condannato a corrispondere l’indennità di fine servizio. Con successiva sentenza n. 2785 del 31 luglio 2024 il Tribunale accoglie il ricorso in ottemperanza e impone all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni, nominando in caso di inerzia un commissario ad acta.

Insediatosi l’ausiliario, il Comune sostiene di aver già pagato “per cassa” l’importo lordo di € 1.255,96 con mandato del 18 ottobre 2010, eseguito il 29 ottobre 2010. Gli eredi contestano l’esistenza e l’ammontare del pagamento, rilevando che l’avente diritto era deceduto il 26 marzo 2010, sette mesi prima. Il commissario adotta la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 0180415/2025, quantificando il residuo in € 4.550,04 lordi, previa detrazione della somma indicata come “già liquidato”. Contro tale detrazione è proposto il reclamo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’atto come reclamo ai sensi dell’art. 114, sesto comma, c.p.a., indipendentemente dalla sua intestazione formale, ritenendo che gli interessati abbiano inteso impugnare la deliberazione del commissario nella parte relativa alla detrazione dell’importo di € 1.255,96.

Nel merito, il Tribunale esclude che la mera attestazione del tesoriere sull’avvenuto pagamento “per cassa” valga a dimostrare l’adempimento. Poiché il creditore era deceduto prima della data del pagamento, il debitore avrebbe dovuto provare l’esecuzione in favore del soggetto legittimato ovvero di un creditore apparente, secondo la disciplina degli artt. 1188, 1189 e 1199 c.c. Tale prova non è stata fornita.

Il Collegio respinge anche l’eccezione di inammissibilità fondata sull’assenza di una nuova procura. Il reclamo avverso gli atti del commissario è rimedio incidentale interno al giudizio di ottemperanza: la procura rilasciata per quel giudizio si estende agli atti e alle fasi successive e incidentali dello stesso processo, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. e in ragione della natura esecutiva del rito, salvo conferimento limitato a determinati atti o fasi.

Il reclamo è pertanto accolto e la delibera del commissario è annullata nella parte in cui quantifica il debito residuo detraendo l’importo indicato come “già liquidato”. Al commissario è assegnato un nuovo termine di novanta giorni per provvedere, dalla comunicazione in via amministrativa della decisione; la liquidazione del compenso dell’ausiliario avverrà dopo la completa esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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