L’accreditamento mai ottenuto rende improcedibile l’appello per carenza di interesse (Cons. Stato n. 4183 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in appello proposto avverso un provvedimento amministrativo che ha ormai esaurito i propri effetti, per essere stato revocato il provvedimento presupposto e conseguito medio tempore il bene della vita richiesto, è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non essendo sufficiente una dichiarazione di interesse non motivata a smentire il dato documentale acquisito in giudizio. La mancanza del requisito di preventivo accreditamento al SSR, che legittimava l’adozione dell’atto impugnato, conferma la legittimità dell’atto e giustifica il regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

Una società di analisi cliniche aveva impugnato davanti al TAR Puglia il provvedimento regionale del 17 settembre 2020, con cui la Regione aveva revocato la precedente ammissione alla rete regionale dei laboratori SARS-CoV-2, facendo salve le prestazioni specialistiche. Il TAR, con sentenza n. 1388/2021, aveva respinto il ricorso.

La società ha proposto appello nel 2022. Nel corso del giudizio la Regione ha depositato il provvedimento n. 943/2024, con cui ha revocato le deliberazioni del 2020 che costituivano il presupposto degli atti impugnati. L’appellante, dal canto suo, aveva già ottenuto il bene della vita mediante determinazione dirigenziale n. 18 del 21 gennaio 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della perdurante sussistenza dell’interesse a ricorrere. L’appellante non aveva svolto difese dopo la proposizione del gravame e solo il 18 ottobre 2024 aveva depositato una dichiarazione di interesse priva di motivazione.

La produzione in giudizio del provvedimento regionale n. 943/2024, con cui sono state revocate le deliberazioni presupposte, investe il Collegio — pur senza eccezione formalizzata — della questione di procedibilità dell’appello. I provvedimenti impugnati hanno definitivamente cessato di essere efficaci, essendo venuti meno gli atti che ne avevano creato le premesse.

La Corte rileva inoltre che l’appellante aveva anteriormente ottenuto il bene della vita oggetto della pretesa e non aveva manifestato alcun interesse di natura risarcitoria, neppure per il ritardato accesso al bene. La dichiarazione di interesse è quindi smentita dalla documentazione in atti. L’appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sul regolamento delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale, esaminando il merito della controversia. La DGR n. 652/2020, che integrava la DGR n. 519/2020, confermava il requisito del preventivo accreditamento al SSR per i settori specializzati di Microbiologia e Virologia dei laboratori privati intenzionati a chiedere l’ammissione alla rete regionale.

L’appellante ha ottenuto il parere favorevole dell’ASL solo il 14 ottobre 2021, dopo aver sanato le plurime ipotesi di non conformità contestate. Ne consegue l’insussistenza del requisito che legittimava l’adozione dei provvedimenti impugnati, che risultano esenti dai vizi dedotti. La sentenza gravata è pienamente condivisibile e resiste alle censure, peraltro meramente reiterative di quelle di primo grado. L’appellante è condannata alle spese, liquidate in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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