Il commissario straordinario non può travolgere la convenzione del gestore unico (C.G.A.R.S. n. 791 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il commissario straordinario unico per gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione non dispone, in forza dell’art. 5, comma 6, del d.-l. n. 111/2019 né dell’art. 4-septies del d.-l. n. 32/2019, del potere di travolgere o cancellare le obbligazioni dell’amministrazione sostituita e i titoli giurisdizionali che ne hanno accertato la permanenza. Il ruolo di soggetto attuatore opera solo per gli interventi per cui non sia già intervenuta l’aggiudicazione provvisoria e non consente di superare l’autorità di sentenze definitive e i diritti acquisiti. L’atto immediatamente lesivo della posizione del gestore unico è il bando che apre un nuovo fronte procedimentale, non il decreto di nomina dell’organo straordinario, con conseguente irrilevanza dell’omessa impugnazione di quest’ultimo. Il giudice amministrativo, nel verificare il corretto esercizio del potere commissariale, non sostituisce proprie valutazioni discrezionali, ma accerta il contrasto del provvedimento con il giudicato.

Il Fatto

Con bando del 14 dicembre 2022 Invitalia, centrale di committenza del Commissario straordinario unico, indice una gara aperta per lavori di estensione della rete fognaria in vari comuni della Provincia di Catania e per i collettori di adduzione all’impianto consortile di Misterbianco. La società mista affidataria del servizio idrico integrato e il suo socio privato impugnano davanti al TAR Sicilia il bando, la lex specialis e il presupposto provvedimento commissariale, rivendicando il titolo alla gestione e all’esecuzione dei lavori connessi in forza della convenzione del 24 dicembre 2005, ancora valida ed efficace.

Il TAR accoglie il ricorso e annulla gli atti gravati. Il Commissario straordinario unico appella, deducendo l’erronea reiezione dell’eccezione di inammissibilità e l’eccesso di giurisdizione. Si costituisce ad adiuvandum il raggruppamento secondo classificato, che trasferisce in appello, ai sensi dell’art. 109 Cod. proc. amm., l’opposizione di terzo già proposta contro la sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’assunto secondo cui l’omessa impugnazione del decreto di nomina del commissario avrebbe reso inammissibile il ricorso. L’interesse azionato in primo grado non riguarda la natura del soggetto affidante né i poteri in astratto dell’organo straordinario, ma l’affidamento della gestione secondo la convenzione. L’atto lesivo è dunque il bando, e la questione sulla portata del subentro nelle situazioni giuridiche attive e passive è di merito, come correttamente ritenuto dal TAR.

Nel merito, la Corte ribadisce la portata del giudicato formatosi sulla precedente decisione del Consiglio. Questa ha accertato la perdurante validità della convenzione, l’assenza di inadempimento del gestore, la titolarità dell’interesse pubblico alla gestione e la non configurabilità dell’impossibilità sopravvenuta. Il commissario, che non era parte di quel giudizio, non può disconoscere tali acclaramenti: le norme istitutive non gli attribuiscono il potere di annullare le obbligazioni pubbliche, e i richiami ai principi di efficienza e all’art. 97 Cost. restano generici.

Anche l’art. 4-septies, comma 4, del d.-l. n. 32/2019 non soccorre l’appellante: il ruolo di soggetto attuatore riguarda gli interventi per cui non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, mentre l’affidamento convenzionale versava in stato più avanzato. La Corte esclude l’eccesso di giurisdizione: il TAR non ha sostituito valutazioni discrezionali, ma ha constatato l’incompatibilità del provvedimento con il giudicato. Né rileva che gli atti di aggiornamento della convenzione siano stati annullati in primo grado, poiché la sentenza demolitoria è sospesa in appello.

Quanto all’opposizione di terzo, la Corte ne riconosce l’ammissibilità ma la dichiara infondata, condividendo le conclusioni del TAR sull’irrilevanza del ruolo commissariale. L’erronea caducazione dell’aggiudicazione è ascrivibile a un provvedimento della stazione appaltante, non alla sentenza. Appello e opposizione sono respinti, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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