Esclusione per dichiarazione L. 68/1999 e valutazione dei servizi analoghi in gara (TAR Marche n. 312 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal concorrente nel DGUE di non aver violato le disposizioni della legge n. 68/1999 costituisce attestazione idonea del possesso del requisito, equivalendo alla dichiarazione di ottemperanza, posto che l’operatore in regola è l’unico che potrebbe ottenere il certificato di regolarità. La versione vigente dell’art. 17 della legge n. 68/1999, come novellata dal D.L. n. 112/2008, non impone l’allegazione del certificato in sede di gara, essendo sufficiente l’autodichiarazione, in linea con l’art. 94, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023. Quanto alle dichiarazioni sui soggetti titolari di cariche sensibili, è sufficiente che i nominativi risultino dal complesso della documentazione amministrativa, così da consentire le verifiche postume. Il differimento della verifica dei requisiti è ammesso in presenza di un ritardo non imputabile alle parti, purché la stazione appaltante appresti cautele contrattuali idonee. Le valutazioni tecniche della commissione sono sindacabili solo per errori materiali o specifica prova contraria.
Il Fatto
L’AST di Ancona indice una procedura aperta per l’affidamento di servizi di sviluppo software e assistenza tecnica ai sistemi gestionali dell’assistenza integrativa erogata dalle farmacie convenzionate del territorio marchigiano, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipano l’aggiudicataria e la società ricorrente, gestore uscente. All’esito della valutazione tecnica ed economica la graduatoria vede prevalere l’aggiudicataria con 88,17 punti contro 87.
La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo l’omessa dichiarazione relativa al socio unico persona giuridica, l’assenza della dichiarazione ex legge n. 68/1999, la mancata predisposizione della proposta di aggiudicazione, l’aggiudicazione disposta prima del completamento delle verifiche e l’errata valutazione dei servizi analoghi dichiarati dall’aggiudicataria. Il Tribunale accoglie la domanda cautelare per garantire la continuità del servizio e respinge il ricorso nel merito, compensando le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema delle dichiarazioni sui soggetti titolari di cariche sensibili. Le dichiarazioni ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 servono a consentire le verifiche postume e non hanno valore negoziale autonomo: se la verifica conferma l’assenza di cause di esclusione nulla questio, altrimenti la dichiarazione è tamquam non fuisset. Sul piano formale è sufficiente che i nominativi risultino dal complesso della documentazione amministrativa. Nella specie il nominativo dell’amministratore unico del socio unico era ricavabile dalla domanda di partecipazione e dal DGUE, con conseguente irrilevanza dell’omessa indicazione nella sezione dedicata.
Quanto alla legge n. 68/1999, il Tribunale rileva che la versione richiamata in ricorso è quella antecedente alla novella del D.L. n. 112/2008. La norma vigente impone la sola dichiarazione del legale rappresentante, senza obbligo di allegare il certificato già in gara, in coerenza con l’art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023. La compilazione del DGUE integra le dichiarazioni riferite alle singole cause di esclusione, e l’attestazione può essere resa in negativo: chi ha violato la normativa sul collocamento dei disabili non otterrebbe il certificato di regolarità. La dichiarazione di non aver violato la legge equivale dunque a quella di ottemperanza.
La censura sulla proposta di aggiudicazione è respinta: essa non richiede un atto separato dai verbali di gara, essendo atto dell’organo preposto alla valutazione delle offerte; nella specie il RUP l’ha formulata nel documento istruttorio allegato alla determina.
Sul quarto motivo il Collegio riconosce che, in astratto, le censure sarebbero fondate, poiché l’aggiudicazione e la stipula presuppongono la verifica dei requisiti. Tali principi non sono però inderogabili. Il ritardo di quasi nove mesi nell’ottenimento della certificazione dalla Regione Lazio, non imputabile alle parti, giustifica l’adozione della clausola risolutiva espressa, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza amministrativa. Il richiamo all’art. 1656 c.c. è qualificato come errore materiale per l’art. 1456 c.c..
Infine, sul quinto motivo, il Tribunale esclude che l’art. 14 del disciplinare riguardi le esperienze pregresse e ribadisce il limite del sindacato di merito sulle valutazioni tecniche. La tesi secondo cui sarebbero valutabili solo progetti del settore sanitario non trova riscontro nella lex specialis, e la ricorrente non ha allegato alcuna perizia idonea a dimostrare l’assenza di attinenza dei servizi dichiarati dall’aggiudicataria.
Nota della Redazione
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