Ottemperanza a titoli esecutivi del giudice ordinario e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 3474 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai titoli esecutivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo verifica il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo e, per i provvedimenti diversi dalle sentenze del giudice amministrativo, esige la prova del passaggio in giudicato mediante attestazione di cancelleria. Accertata la perdurante inerzia dell’ente, il giudice ordina il pagamento e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Le misure di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. possono essere negate quando la nomina del commissario e la previsione degli interessi assicurino la conservazione del valore reale del credito.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, ottiene dal Tribunale di Barcellona P.G. e dalla Corte d’Appello di Messina quattro ordinanze esecutive con cui il Comune è condannato al pagamento dei compensi per l’attività professionale prestata in suo favore. Il Comune non salda il debito nonostante la notificazione dei titoli.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia. L’amministrazione intimata non si costituisce. La causa è decisa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo del rito. Il termine dilatorio decorre dalla notificazione dei titoli esecutivi, avvenuta in date diverse per i quattro provvedimenti. La notifica del ricorso, intervenuta oltre diciotto mesi dopo la notifica del più recente dei titoli, dimostra il rispetto del termine di 120 giorni.

Sulla prova del passaggio in giudicato, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui tale prova è indefettibile quando non si tratti dell’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, citando Cons. Stato, sez. VI, n. 6905 del 2011. Il ricorrente ha assolto l’onere con le attestazioni di segreteria depositate.

Nel merito la pretesa trova fondamento nei titoli esecutivi. Il Collegio accoglie la domanda e ordina al Sindaco di attribuire la somma complessiva indicata, comprensiva di interessi calcolati fino alla data indicata e degli accessori, oltre agli interessi legali e moratori fino all’effettivo soddisfo. Nomina commissario ad acta il Segretario Comunale per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Quanto alla richiesta di misure ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio la respinge. La nomina del commissario garantisce adeguatamente l’esecuzione in forma specifica; le previsioni delle ordinanze ottemperande, che riconoscono gli interessi fino al soddisfo, assicurano la conservazione del valore economico reale del credito. Una condanna ulteriore risulterebbe pertanto manifestamente iniqua.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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