Legittimazione al ricorso e clausole della lex specialis nella gara a prezzo (TAR Calabria n. 253 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che individua il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso non ha natura escludente e, pertanto, l’operatore economico che non abbia partecipato alla gara non è legittimato a impugnarla. La legittimazione al ricorso avverso gli atti di gara presuppone una posizione differenziata e meritevole di tutela, acquisita per effetto della partecipazione alla procedura; chi se ne è astenuto volontariamente non può chiederne l’annullamento, salvo che l’impugnazione riguardi clausole immediatamente escludenti. La previsione, nell’oggetto di un lotto, di uno specifico macchinario non restringe illegittimamente la concorrenza, rientrando la determinazione dell’oggetto dell’appalto e la suddivisione in lotti nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente impugna il bando e il disciplinare di gara indetti da un’azienda regionale per l’affidamento della fornitura di macchinari destinati al monitoraggio degli incendi e di altre calamità, articolato in 21 lotti funzionali. La censura investe, da un lato, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e, dall’altro, il capitolato nella parte in cui, per il Lotto 15, richiede un macchinario con specifiche caratteristiche tecniche.

La ricorrente deduce di disporre di tutti i mezzi richiesti tranne uno, e assume che la prescrizione contestata configuri un bando-fotografia, restringendo la platea dei concorrenti. Respinta in sede cautelare, la domanda viene riproposta con motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione del Lotto 15, con estensione del contraddittorio alla controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il motivo relativo alle prescrizioni tecniche del capitolato. La ricorrente sostiene che l’accorpamento in un unico lotto dei macchinari per il movimento terra avrebbe limitato la partecipazione ai soli operatori in possesso della pala cingolata richiesta, macchinario prodotto, secondo la tesi difensiva, da due soli costruttori.

La censura è respinta nel merito. Il Collegio osserva che la previsione di uno specifico macchinario nell’oggetto dell’appalto è fisiologica: individuando un determinato oggetto, la stazione appaltante esclude necessariamente tutti gli operatori che non sono in grado di assicurarlo. L’osservazione sulla limitata produzione del macchinario rimane inoltre indimostrata, e l’operatore interessato avrebbe potuto procurarselo presso i produttori per formulare l’offerta.

Quanto all’assunto di irragionevolezza della scelta, il Tribunale lo reputa generico. La determinazione dell’oggetto dell’appalto e la suddivisione in lotti rientrano nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, e la ricorrente non chiarisce per quale ragione l’inclusione del macchinario nel Lotto 15 risulti irragionevole, né indica quante imprese abbiano presentato offerta per quel lotto.

Sul secondo motivo, relativo alla scelta del criterio di aggiudicazione, il Collegio accoglie l’eccezione della resistente e dichiara la censura inammissibile per difetto di legittimazione. Richiamata la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2018, che riordina i principi già espressi con le sentenze n. 9 del 2014 e n. 1 del 2003, il Tribunale ribadisce che la legittimazione all’impugnazione degli atti di gara deve correlarsi a una situazione differenziata, acquisita mediante la partecipazione alla procedura.

Chi si è astenuto volontariamente dalla selezione non è legittimato a chiederne l’annullamento, pur vantando un interesse di fatto a una nuova indizione. L’eccezione alla regola opera nei casi di clausole immediatamente escludenti. Nel caso di specie, la clausola sul criterio di aggiudicazione non ha natura escludente, sicché la ricorrente non è legittimata a impugnarla. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti in parte e dichiarati inammissibili per il resto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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