Concessione di illuminazione votiva senza suddivisione in lotti e interesse strumentale del concorrente (TAR Puglia n. 78 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure ad evidenza pubblica, l’assenza di una clausola del bando che impedisca in senso assoluto la partecipazione del concorrente alla gara esclude la ricorrenza del fumus boni iuris ai fini della tutela cautelare. La scelta della stazione appaltante di non procedere alla suddivisione in lotti di una concessione mista non è censurabile in via d’urgenza laddove risulti motivata sulla base di rilevanti esigenze organizzative volte a centralizzare la gestione della procedura. La carenza di requisiti di carattere tecnico in capo al concorrente non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile, potendo essere superata attraverso l’istituto dell’avvalimento. La valutazione circa la legittimità della scelta di accentrare la gara e l’effettiva lesività delle relative clausole è riservata al giudizio di merito nel quale il ricorrente conserva un interesse strumentale alla caducazione degli atti di gara.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dei servizi funerari, ha impugnato il bando di gara C.25005 con cui il Comune di Bari ha indetto una procedura di affidamento in concessione mista del servizio di gestione e manutenzione dell’illuminazione votiva nei cimiteri comunali. La ricorrente ha contestato, unitamente al capitolato speciale e alla restante lex specialis, la mancata suddivisione in lotti della procedura, che avrebbe reso il servizio, per dimensione e valore, di fatto inaccessibile alle imprese medio-piccole come la stessa società, determinando una lesione del principio di concorrenza e del diritto di partecipare alla gara.

La società ha chiesto pertanto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, lamentando la mancanza di una motivazione adeguata sulla scelta di non frazionare la concessione.

La Motivazione del TAR

Il Tribunale amministrativo, nella fase della sommaria delibazione propria del giudizio cautelare, ha escluso la ricorrenza del requisito del fumus boni iuris valutando la disciplina della procedura nel suo complesso. Il Collegio ha rilevato, in primo luogo, che il contenuto della disciplina di gara non contiene una clausola che impedisca in senso assoluto la partecipazione dell’impresa ricorrente, non ravvisandosi quindi una lesione immediata e attuale del suo interesse a concorrere.

Il TAR ha poi giudicato non manifestamente illegittima la scelta della stazione appaltante di non procedere alla suddivisione in lotti della concessione, in quanto sorretta da una motivazione focalizzata sulla necessità di approntare una gestione centralizzata della competizione, legata a rilevanti esigenze organizzative. Tale motivazione, ancorché sintetica, è stata ritenuta idonea a superare il vaglio di non implausibilità richiesto in sede cautelare, impedendo l’accoglimento dell’istanza.

Quanto al dedotto difetto dei requisiti di capacità tecnica, il Collegio ha osservato che l’eventuale carenza può essere utilmente colmata dal concorrente attraverso l’istituto dell’avvalimento, il quale costituisce strumento ordinario per l’integrazione dei requisiti di partecipazione. La tutela cautelare, pertanto, è stata respinta per assenza di fumus. Il Tribunale ha infine fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026, dove potrà essere compiutamente valutata la fondatezza delle censure proposte, e ha compensato le spese della fase cautelare per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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