Illegittimo l’onere patrimoniale imposto dal Consorzio industriale per il nulla-osta fotovoltaico (TAR Calabria n. 1450 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 23 Cost. impone che nessuna prestazione patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge. Ne consegue che il Consorzio per lo sviluppo industriale, ente pubblico economico strumentale, non può subordinare il rilascio del nulla-osta per l’installazione di impianti fotovoltaici al pagamento di oneri economici ultronei, carenti di un puntuale radicamento normativo e svincolati dalla realizzazione di opere o servizi di interesse comune. Tale potere impositivo non è desumibile dalle funzioni attribuite dalla legislazione statale (art. 36, comma 5, l. n. 317/1991) e regionale, né è configurabile come misura compensativa, posto che l’ordinamento di settore (art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003 e D.M. 10 settembre 2010) vieta misure di carattere meramente patrimoniale. Il nulla-osta consortile si distingue dal regime autorizzatorio nazionale, mantenendo una funzione di localizzazione delle attività, purché non si traduca in un divieto assoluto o in una indebita imposizione economica.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area di circa 38.236 mq sita nell’Agglomerato Industriale di Lamezia Terme, ha presentato al CORAP istanza per l’insediamento di un’attività produttiva finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 2.370 kW. Il Consorzio ha rilasciato un nulla-osta provvisorio, subordinando il rilascio del provvedimento definitivo al pagamento di un contributo percentuale, di un onere al metro quadro e di un deposito cauzionale, oltre al versamento del 5% del prezzo del terreno. Avverso tale provvedimento, e gli atti regolamentari presupposti, la società ha proposto ricorso deducendo plurimi vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto escluso lo sviamento di potere ravvisato nella circostanza che il Consorzio abbia rilasciato un nulla-osta ex art. 18 del Regolamento ASI, per impianti di energia alternativa, a fronte di un’istanza presentata per l’insediamento produttivo ex art. 6. La finalità dell’iniziativa risultava inequivocabilmente percepibile dall’istruttoria; tra le due disposizioni sussiste un rapporto di specialità per specificazione, configurandosi una fattispecie a formazione progressiva che sfocia nel medesimo titolo abilitativo.
Quanto alla portata dell’art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021 (introdotto dalla legge n. 41/2023), il Collegio ha aderito all’orientamento che vi ravvisa una misura di semplificazione procedimentale piuttosto che una piena liberalizzazione. La disposizione non incide sulla disciplina sostanziale dell’attività, che può continuare a essere sottoposta a limiti e condizioni. Ne deriva la legittimità del nulla-osta consortile, la cui funzione è quella di definire la concreta localizzazione delle attività produttive, fermo il divieto per il Consorzio di introdurre divieti assoluti o limiti come l’autoproduzione.
La Corte ha invece ritenuto fondata la censura relativa all’imposizione di oneri economici. Richiamato l’art. 23 Cost., il TAR ha osservato che i corrispettivi legittimamente esigibili dal Consorzio sono solo quelli ancorati a un puntuale fondamento normativo (l’art. 11, comma 2, d.l. n. 244/1995 e l’art. 36, comma 5, l. n. 317/1991) e connessi alla realizzazione e manutenzione di infrastrutture. Le somme pretese, determinate in base all’estensione dell’area e svincolate da concrete interferenze, non trovano alcuna fonte nella legislazione statale o regionale citata, né nello statuto dell’ente, risultando pertanto illegittime. Il difetto di potere impositivo non è superabile con lo schema dell’accordo ex art. 11 l. n. 241/1990, che presuppone una norma attributiva del potere, né con una convenzione, che si esporrebbe al contrasto con l’art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative di settore.
Il Collegio ha poi richiamato il consolidato divieto di prevedere misure compensative di carattere meramente patrimoniale in relazione al rilascio di autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili, sancito dall’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003 e ribadito dalle Linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010. Tale divieto, di origine unionale, opera nei confronti di tutti gli enti pubblici, ivi inclusi i Consorzi. Di conseguenza, l’illegittimità della condizione economica ha determinato la caducazione dell’intero nulla-osta provvisorio, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Le spese sono state compensate, con condanna al rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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