Accreditamento sanitario e verifica del fabbisogno: sindacato limitato alla manifesta illogicità (TAR Calabria n. 1282 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica del fabbisogno ai fini dell’accreditamento con il Servizio sanitario nazionale costituisce valutazione connotata da ampio margine di apprezzamento tecnico-discrezionale. Essa sfugge al sindacato del giudice amministrativo salvo che risulti manifestamente illogica o irragionevole, ovvero del tutto carente di istruttoria e di motivazione. L’amministrazione deve accertare il reale fabbisogno su dati concreti e controllabili, ma eventuali insufficienze temporanee dell’offerta territoriale non integrano, di per sé, indice di erronea programmazione. Il diniego fondato sul parere negativo di compatibilità aziendale è legittimo quando le contestazioni del richiedente siano adeguatamente confutate dai dati prodotti in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria extraospedaliera residenziale a utenza psichiatrica, accreditata per venti posti letto SRP1 su quaranta autorizzati, dei quali solo dodici contrattualizzati dall’azienda sanitaria provinciale. Nel settembre 2019 ha chiesto l’accreditamento per i restanti venti posti.
L’azienda sanitaria ha espresso parere negativo di compatibilità rispetto al fabbisogno del Piano aziendale, che aveva ridotto l’offerta privata ritenuta in eccedenza. Il Settore regionale ha comunicato il preavviso di diniego, poi seguito dal rigetto commissariale. La società ha impugnato il diniego, il parere e gli atti di programmazione a monte, deducendo la non attualità del fabbisogno, l’incidenza dei ricoveri disposti dall’autorità giudiziaria, le liste di attesa e i ricoveri fuori regione. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto di riorganizzazione della rete territoriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di difetto di legittimazione della Regione e dell’azienda sanitaria: la prima ha curato l’istruttoria e comunicato il preavviso, la seconda ha reso il parere sfavorevole posto a base del diniego. Le ulteriori eccezioni di inammissibilità restano assorbite dall’infondatezza nel merito.
Il giudice ricostruisce il sistema dell’accreditamento delineato dal d.lgs. n. 502/1992, articolato nei sub-procedimenti di autorizzazione, accreditamento e stipula del contratto, tutti subordinati alla verifica del fabbisogno. Richiama il principio secondo cui l’amministrazione deve accertare il reale fabbisogno su dati concreti e suscettibili di controllo giudiziale, indicando la popolazione, la domanda di prestazioni e le strutture presenti (TAR Lazio, sez. III-quater, n. 3242 del 2025).
Nel caso concreto il diniego richiama il parere negativo, che ne costituisce la motivazione, e il Piano aziendale che ha individuato il fabbisogno in cinquantaquattro posti, con offerta pubblica invariata e privata ridotta. Le contestazioni della ricorrente risultano confutate dalle note dell’azienda sanitaria: i ricoveri disposti dall’autorità giudiziaria trovano copertura nei posti accreditati e non contrattualizzati; le liste di attesa sono smentite; il fenomeno dei ricoveri fuori regione non assume dimensione significativa, non desumibile dalle mere delibere di liquidazione.
Il Tribunale qualifica la verifica del fabbisogno come valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità o della carenza istruttoria e motivazionale, nella specie non ravvisabili. Le insufficienze contingenti dell’offerta non impongono la revisione della programmazione, in assenza di un trend strutturale e alla luce dei vincoli finanziari regionali. La gestione concreta dei posti letto richiede flessibilità: l’occupazione di sei posti pubblici da parte di pazienti destinatari di provvedimenti giudiziari non inficia il piano nel suo complesso.
È infondato anche il motivo sul difetto di considerazione dei rilievi del riesame, essendo gli stessi espressamente valutati e disattesi nel provvedimento. Dall’infondatezza del ricorso principale deriva l’improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il nuovo decreto ulteriormente ridotto il fabbisogno. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese in favore del Commissario e compensazione verso le altre parti.
Nota della Redazione
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