Revoca della patente e misura di prevenzione: la discrezionalità del Prefetto (TAR Calabria n. 1280 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. strada nella parte in cui prevede che il prefetto «provvede» anziché «può provvedere» alla revoca della patente, la revoca conseguente alla sottoposizione a misura di prevenzione costituisce esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione. Ne deriva la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo una posizione di interesse legittimo del privato e non di diritto soggettivo. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del controllo di legittimità sull’esercizio del potere, non potendosi sostituire alla valutazione di merito dell’amministrazione. La revoca è legittima quando il provvedimento dia conto, in modo specifico e non illogico, del quadro indiziario da cui emerge la pericolosità sociale del soggetto e la sua inaffidabilità ai fini dell’abilitazione alla guida. La cessazione degli effetti della misura di prevenzione, intervenuta dopo l’adozione del provvedimento, non ne incide sulla legittimità, salva eventuale rivalutazione in autotutela.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Vibo Valentia aveva disposto la revoca della patente di guida e di ogni altro documento di guida, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 285/1992. Il provvedimento si fondava sulla sottoposizione del medesimo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel Comune di residenza, disposta dal Tribunale di Catanzaro.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, deducendo un unico motivo di eccesso di potere per difetto assoluto e motivazione apparente, illogicità e irragionevolezza: l’amministrazione avrebbe omesso di indicare le ragioni per cui il possesso della patente avrebbe potuto costituire sintomo dell’aggravamento della pericolosità sociale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e, nel merito, chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, secondo cui la posizione sottesa al procedimento di revoca avrebbe consistenza di diritto soggettivo. L’eccezione è disattesa. Il Collegio richiama l’art. 120, commi 1 e 2, cod. strada e la pronuncia della Corte costituzionale n. 99 del 2020, che ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui imponeva al prefetto di provvedere alla revoca nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, anziché riconoscergli la facoltà di farlo.

All’esito di tale pronuncia, secondo l’orientamento del Tribunale (TAR Calabria, Sez. I, n. 84 del 2021, con richiamo a TAR Campania – Napoli, n. 4446 del 2019), la revoca rappresenta il frutto di una valutazione discrezionale del Prefetto: ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo un interesse legittimo a fronte di un potere discrezionale.

Nel merito, il motivo è infondato. L’art. 120, comma 1, seleziona le ipotesi in cui viene meno l’affidabilità morale di chi aspira a conseguire o riconseguire il titolo, a fronte del potenziale utilizzo della patente per agevolare o commettere reati. Il provvedimento impugnato richiama il contenuto del provvedimento del Tribunale di Catanzaro sulla misura di prevenzione, dal quale emerge un quadro di reiterate condotte illecite in materia di armi e contro il patrimonio, nonché di frequentazioni qualificate.

Il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia tratteggiato in modo motivato, specifico e non illogico la sussistenza del quadro indiziario che colloca il ricorrente tra i soggetti dediti ad attività delittuose e pericolosi per la sicurezza pubblica, e dunque privi dei requisiti soggettivi per l’abilitazione alla guida. La revoca risponde all’esigenza di impedire rapidi spostamenti sul territorio a scopo di prevenzione dei reati, senza limitare in modo significativo i rapporti familiari e sociali o lo svolgimento di attività lavorative.

Quanto alla cessazione degli effetti della misura di prevenzione per scadenza naturale e mancato aggravamento, il Tribunale osserva che si tratta di elemento che non può incidere sulla legittimità del provvedimento al tempo della sua adozione, salva eventuale rivalutazione da parte dell’amministrazione allo stato dell’attualità. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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