La discrezionalità tecnica degli organismi di controllo vitivinicolo resta al giudice amministrativo (TAR Toscana n. 1404 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui gli organismi di controllo autorizzati dal Ministero adottano giudizi di non conformità sui vini a denominazione di origine non costituiscono mere operazioni tecniche di verifica, ma esprimono discrezionalità tecnica nell’esercizio di una funzione di pubblico interesse regolata da norme di diritto pubblico. Le relative controversie rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo e non in quella del giudice ordinario. Il carattere dichiarativo e non costitutivo della pronuncia che accerta la titolarità delle superfici rivendicabili esclude che la cancellazione retroattiva operata dalla Regione possa essere neutralizzata sul piano sostanziale. Ne deriva che la mancanza del titolo a rivendicare la denominazione al momento della vendemmia integra una non conformità anche grave, non sanabile dalla regolarità del ciclo produttivo.
Il Fatto
La società ricorrente esercita attività vitivinicola e produce vino ascrivibile alla DOC Rosso di Montalcino. Aveva condotto per anni superfici vitate in forza di un contratto di affitto stipulato con i proprietari, poi interessati da una procedura esecutiva immobiliare conclusa con decreto di trasferimento in favore di un terzo acquirente.
In esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato la Regione Toscana cancellò dallo schedario le superfici rivendicabili intestate alla ricorrente e le iscrisse all’acquirente. Nell’ottobre 2024, chiesta la certificazione di idoneità per trenta ettolitri di Rosso di Montalcino DOC, l’organismo di controllo rilevò una non conformità lieve per assenza di tracciabilità, dispose il blocco del prodotto e chiese il declassamento. Seguì una non conformità grave, con esclusione del prodotto dal circuito tutelato. La società impugnò entrambe le delibere davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni. Sul difetto di giurisdizione richiama l’orientamento della Cassazione in materia di certificazioni biologiche (Cass. S.U. n. 9678/2019 e Cass. S.U. n. 1914/2021), che radica le controversie davanti al giudice ordinario. La ricostruzione non è condivisibile: l’art. 64 della legge n. 238/2016 e il DM 2.08.2018 delineano un sistema misto pubblico-privato, in cui le valutazioni degli organismi dipendono dai disciplinari di produzione e presentano margini di opinabilità tecnica assimilabili alla discrezionalità tecnica. Il personale degli organismi è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 cod. pen.; le relative controversie spettano al giudice amministrativo.
Respinta l’incompetenza territoriale, perché i provvedimenti incidono sul processo produttivo e i loro effetti si esauriscono nel territorio regionale; respinta anche l’eccezione di carenza di contraddittorio, poiché sussistono margini per contestare vizi autonomi degli atti impugnati.
Nel merito, il Collegio chiarisce la distinzione tra superficie vitata e superficie rivendicabile, bene immateriale attribuito all’azienda. La pronuncia del Consiglio di Stato n. 67/2024 ha efficacia meramente ricognitiva: la perdita del titolo discende ex lege dal vincolo di indisponibilità impresso ai beni esecutati, che ha reso inopponibile il contratto di affitto rinnovato. La regolarità del ciclo produttivo 2023 resta un mero fatto, irrilevante ai fini della rivendicazione della denominazione.
Quanto al secondo motivo, il TAR esclude la carenza istruttoria: la società ha avuto modo di presentare osservazioni e documentazione, che l’organismo ha confutato. La motivazione finale non deve contenere analitica confutazione delle osservazioni procedimentali (Cons. Stato n. 4971/2025). La mancata distinzione delle partite, imputabile al contegno della stessa interessata, esclude ogni pretesa di sanatoria.
Nota della Redazione
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