L’ACI è agente contabile esterno per la riscossione dell’IPT (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 11 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’Automobile Club d’Italia, ufficio provinciale, è agente contabile esterno della riscossione dell’imposta provinciale di trascrizione e delle tasse automobilistiche spettanti alla Città metropolitana ed è perciò obbligato alla resa del conto giudiziale. L’attività di gestione dell’IPT non si esaurisce in una mera intermediazione tecnico-telematica tra utente ed ente impositore, ma comporta liquidazione, riscossione e contabilizzazione del tributo da riversare. Il fatto che il denaro non sia materialmente detenuto, per la natura telematica del pagamento, non esclude il maneggio di denaro pubblico, che va inteso anche come disponibilità giuridica. All’obbligo di resa del conto si accompagna quello di acquisire la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, cod. giust. cont., da redigere in posizione di terzietà rispetto all’agente.
Il Fatto
La Città metropolitana di Venezia ha depositato il conto giudiziale reso dall’ACI, ufficio provinciale, per la gestione 2018 dell’IPT e delle tasse automobilistiche. Il Giudice istruttore ha chiesto chiarimenti e documenti, tra cui la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, cod. giust. cont. L’ente ha trasmesso la documentazione, ma non la relazione, adducendo l’assenza di disposizioni regolamentari e l’esistenza di altri presidi di controllo.
L’ACI si è costituita negando la propria qualità di agente contabile e l’obbligo di resa del conto, sostenendo di operare come mero tramite tra utenti ed ente impositore e di non avere alcuna disponibilità delle somme. La Città metropolitana ha chiesto alla Sezione di chiarire la qualifica dell’ACI e l’iter della relazione di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama integralmente la sentenza-ordinanza n. 58 del 2023 della Sezione giurisdizionale per la Calabria, di identico petitum e causa petendi, e la fa propria ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), cod. giust. cont. e dell’art. 17, comma 1, disp. att. cod. giust. cont., che consentono la motivazione per rinvio a precedenti conformi.
Secondo tale orientamento, l’attività svolta dall’ACI per conto dell’amministrazione provinciale non è mera intermediazione: la gestione del pubblico registro automobilistico ex art. 11 del R.D.L. n. 436 del 1927 comporta operazioni di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’imposta. La circostanza che tali operazioni avvengano in forma telematica, senza detenzione materiale del denaro, non esclude la qualifica di agente contabile.
Il percorso argomentativo trova conforto nel punto 4 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, che impone certezza e tracciabilità delle somme riscosse, obbligo di versamento in tesoreria e qualifica come agenti contabili gli incaricati della riscossione, soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti. Il maneggio rileva anche come disponibilità giuridica, non solo materiale.
La Sezione dichiara pertanto la qualità di agente contabile esterno dell’ACI di Venezia e l’obbligo di deposito del conto. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, ne ordina l’acquisizione secondo i criteri dell’ordinanza n. 15 del 2023: la relazione va resa dall’organo individuato dall’ente, ma in posizione di terzietà rispetto all’agente, con verifica della regolarità formale del conto, della corrispondenza della documentazione giustificativa e dei versamenti in tesoreria. Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Città metropolitana e fissa il termine di sessanta giorni per il deposito, compensando integralmente le spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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