Nesso causale e pensione privilegiata: ordinarie mansioni insufficienti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 171 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, il nesso eziologico tra infermità e servizio deve essere provato, anche in via di concausa, come fatto determinante, senza il quale l’effetto non si sarebbe prodotto. Lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto, in assenza di specifici e documentati episodi occorsi in servizio, non integra tale requisito, perché ogni attività lavorativa espone per sua natura a fattori generici. Il giudizio pensionistico, per quanto strutturato in forma impugnatoria, ha ad oggetto l’accertamento del diritto a pensione e non la legittimità dell’atto amministrativo. Le censure procedimentali rilevano solo se incidono sull’an o sul quantum del diritto. È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, chieda in sede giurisdizionale l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Aeronautica militare, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di due infermità — ipertensione arteriosa e esiti di tiroidectomia totale — e il conseguente diritto alla pensione privilegiata, con annullamento del decreto ministeriale di diniego e del parere del Comitato di verifica. Deduceva la gravosità dei turni svolti e il contatto con sostanze potenzialmente radioattive, producendo perizia medico-legale di parte.

Il primo giudizio era definito con declaratoria di inammissibilità, poi annullata in appello con remissione al primo grado per la prosecuzione del merito. Riassunto il giudizio, si costituivano il Ministero della Difesa, eccependo il difetto di giurisdizione contabile, e l’INPS, eccependo decadenza e prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il giudice afferma anzitutto la propria giurisdizione, perché il petitum sostanziale è diretto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto della pensione di privilegio, e non dell’equo indennizzo. Richiama il costante orientamento della Corte regolatrice secondo cui anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio appartiene alla giurisdizione contabile, per il criterio di collegamento per materia.

Quanto all’inammissibilità opposta dall’INPS, la Corte richiama la sentenza d’appello che aveva già annullato la declaratoria di primo grado e, comunque, la decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM, che ha affermato l’ammissibilità del ricorso proposto senza preventiva domanda amministrativa di pensione privilegiata. Respinta anche l’eccezione di decadenza ex art. 169 d.P.R. n. 1092/1973: la richiesta di riconoscimento era stata presentata mentre l’interessato era ancora in servizio, e comunque opera il principio delle Sezioni Riunite n. 8/2001/QM, secondo cui la decadenza non si verifica quando organi tecnici abbiano constatato, ancorché negativamente, la dipendenza della malattia da causa di servizio.

Nel merito, il giudice ricorda che il giudizio pensionistico non ha ad oggetto la legittimità dell’atto, ma l’accertamento del diritto, e che i vizi procedimentali non assumono rilievo autonomo se non incidono sull’an o sul quantum della prestazione. Sul piano sostanziale, richiamato l’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, la Corte qualifica come determinante il fatto che da solo condizioni l’evento, escludendo che le ordinarie mansioni possano assurgere a causa o concausa efficiente.

La Commissione medico-legale incaricata ha escluso il nesso eziologico: per la patologia tiroidea ha valorizzato la natura endemica del gozzo nella zona di nascita e la familiarità; per l’ipertensione ha rilevato l’insorgenza diciotto anni dopo la cessazione dei turni più impegnativi, oltre alla familiarità e ai fattori di rischio costituzionali. Il giudice ritiene il parere logicamente e scientificamente motivato, avvalorato dalla visita diretta, e non contestato da elementi tecnici contrari. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese anche del grado d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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