Emersione lavoro irregolare: requisito reddituale del datore e diniego del permesso (TAR Marche n. 127 del 03.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020, il difetto del requisito reddituale minimo del datore di lavoro, previsto dal decreto interministeriale del 27 maggio 2020, impedisce la conclusione della procedura e il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale esito prescinde dalle responsabilità del lavoratore, poiché il requisito attiene alla fase dell’ammissione e non alla fase esecutiva del rapporto. Il permesso per attesa occupazione presuppone l’accertamento ab origine dei requisiti di emersione e può essere riconosciuto solo allo straniero che abbia superato la fase di ammissione e sia giunto alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno. La diversità di disciplina rispetto alla procedura di stabilizzazione del 2012 non integra violazione dell’art. 3 Cost., per la non omogeneità delle situazioni poste a confronto.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Macerata, Sportello Unico per l’Immigrazione, ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in proprio favore nel 2020. Il diniego si fonda sull’accertata insufficienza del reddito del datore di lavoro. Il ricorrente deduce la violazione delle garanzie procedimentali per non essere stato messo in grado di partecipare al procedimento e l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo la non imputabilità al lavoratore delle cause ostative riferibili al datore.
In via subordinata chiede il rilascio di un permesso per attesa occupazione, richiamando le ordinanze con cui questo TAR e il TAR Umbria avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, commi 4, 5 e 6, d.l. n. 34/2020. In fase cautelare era stato disposto il rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione fino alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Il preavviso di rigetto è stato inviato via PEC all’indirizzo indicato nella domanda, oltre che per raccomandata non ritirata e ai difensori del ricorrente. Un ulteriore preavviso è stato inviato dopo le verifiche successive. Il contraddittorio procedimentale risulta pertanto garantito ex art. 10-bis legge n. 241/1990, senza contestazione specifica della documentazione sul punto.
Quanto al secondo motivo, il Collegio non esamina i profili sulla presunta inesistenza del rapporto di lavoro, poiché assume rilievo assorbente l’insufficienza del requisito reddituale del datore. Il richiamo è alla sentenza della Corte costituzionale n. 209/2023, che ha escluso il contrasto con gli artt. 3, 10, 35, 76, 97 e 113 Cost.: limitare il permesso per attesa occupazione alle sole ipotesi di cessazione del rapporto per fatti sopravvenuti non supera il limite della manifesta irragionevolezza.
Il permesso per attesa occupazione presuppone l’accertamento dei requisiti di emersione ab origine. Il reddito minimo del datore assolve alla funzione di prevenire elusioni e domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti fittizi. La diversità di disciplina rispetto alla procedura del 2012 è giustificata dalla non omogeneità delle situazioni, con conseguente esclusione della lesione dell’art. 3 Cost..
Restano confermate le circolari ministeriali n. 2399 del 24 luglio 2020 e n. 4623 del 17 novembre 2021. Il permesso per attesa occupazione è ammesso solo in caso di forza maggiore o di sopravvenuta impossibilità del datore, già in possesso dei requisiti. Nella specie il datore non raggiungeva la soglia di 20.000 euro per il lavoro domestico, avendo redditi inferiori a 10.000 euro, con ulteriori elementi indicativi di insufficienza strutturale. Ne consegue l’inconfigurabilità di un onere valutativo dell’amministrazione e il rigetto del ricorso. Le spese sono compensate in ragione della pendenza delle questioni di costituzionalità al momento del deposito; l’onorario del difensore è liquidato in euro 600,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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