Acquiescenza agli atti di macro-organizzazione preclude la domanda risarcitoria del dirigente (TAR Molise n. 342 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
I danni riconducibili all’esercizio del potere di macro-organizzazione degli uffici pubblici rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, perché la situazione soggettiva del dirigente inciso da quegli atti è di interesse legittimo oppositivo, non di diritto soggettivo. Il dirigente che non impugni i nuovi atti di macro-organizzazione, adottati dall’ente in dichiarata ottemperanza al giudicato amministrativo, presta acquiescenza agli stessi e non può invocare il risarcimento dei pregiudizi che da tali atti derivano. La riedizione del potere, congruamente motivata, non è preclusa dal precedente annullamento quando questo abbia censurato solo il difetto di motivazione e non il merito della scelta discrezionale. Il giudicato amministrativo lascia fermo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi, e l’inerzia dell’interessato consolida il nuovo assetto, che opera anche inter partes.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente di ruolo della Provincia di Campobasso dal 1997, era stato collocato in soprannumero e messo in mobilità nell’ambito del riordino delle funzioni provinciali attuato con la legge n. 56/2014 e la legge n. 190/2014. Gli atti di riassetto erano stati annullati dal TAR con le sentenze nn. 462, 464 e 535 del 2016 e, quanto alla posizione del ricorrente, con la sentenza n. 2 del 2019, confermata dal Cons. Stato n. 2474 del 2020.
In esecuzione del giudicato la Provincia aveva adottato nuove delibere consiliari e relativi decreti, confermando il termine del 15 novembre 2015 quale data di valutazione delle posizioni dirigenziali, con rinnovata motivazione, e collocando il ricorrente al terzo posto in graduatoria. Tali atti non erano stati impugnati. Il dirigente, riassunto nel 2020, agiva quindi per il risarcimento delle differenze retributive del periodo 2015-2020 e dei danni biologico e d’immagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando l’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001 e la giurisprudenza amministrativa e di legittimità, rileva che gli atti di macro-organizzazione sono provvedimenti autoritativi idonei a incidere sul rapporto di lavoro del dipendente; la relativa contestazione appartiene quindi al giudice amministrativo, anche quando coinvolga atti applicativi consequenziali.
Il Tribunale distingue poi le situazioni soggettive del dirigente: il diritto soggettivo alla reintegrazione sorge solo rispetto alla cessazione dell’incarico già conferito, mentre il mancato conferimento di un nuovo incarico integra un interesse legittimo di diritto privato, azionabile a fini risarcitori ma non per ottenere l’attribuzione dell’incarico. Nel caso concreto il bene della vita invocato è la permanenza nei ruoli dirigenziali, inciso dall’attività di macro-organizzazione: si configura dunque un interesse legittimo oppositivo di diritto pubblico, che radica la giurisdizione amministrativa.
Nel merito, la domanda è inammissibile per l’acquiescenza prestata dal ricorrente. Le sentenze nn. 2 e 3 del 2019 avevano censurato solo la carenza di motivazione della scelta della data, lasciando libera l’amministrazione di rideterminarsi tra l’8 aprile 2014 e il 15 novembre 2015. La Provincia si era quindi rideterminata con le delibere nn. 36 e 53 del 2019, munendo il periodo pregresso di un nuovo titolo giuridico e confermando la posposizione del ricorrente.
Questi atti, oggettivamente lesivi, andavano impugnati, in via ordinaria o in sede di ottemperanza deducendo l’eventuale inefficacia o nullità per violazione del giudicato. L’omessa impugnazione e i comportamenti successivi rivelano la volontà di accettarne gli effetti. Il Collegio esclude di poter sollevare d’ufficio la questione, per l’operatività dell’art. 31, comma 4, c.p.a. e dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. I danni, inoltre, non sarebbero più qualificabili come ingiusti, per la copertura retroattiva dei nuovi provvedimenti. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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