Astreinte contro l’amministrazione inadempiente al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 809 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, l’amministrazione che non vi si conformi può essere condannata alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La misura va determinata secondo il criterio della non manifesta iniquità: decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, cessa con l’adempimento anche tardivo e spontaneo dell’amministrazione e non può superare il 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. Nel giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta non fa venir meno il potere dell’amministrazione di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 68/2025 del 13 gennaio 2025 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore di una somma complessiva di euro 10.284,80, oltre interessi legali, da portarsi in detrazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Dedotto il passaggio in giudicato della sentenza e denunciata l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha domandato che fosse ordinata l’esecuzione con fissazione di un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento della domanda di ottemperanza.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero o un funzionario da lui delegato.

Sussistono i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la fissazione della penalità di mora. L’astreinte è liquidata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli già dovuti o disposti nella condanna, in ragione delle funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.

La quantificazione segue criteri puntuali. Quale dies a quo è fissato il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza all’amministrazione inadempiente. Quale dies ad quem è indicato il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, del giudicato, anche dopo l’insediamento del commissario: l’amministrazione non perde il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere tra l’ente, titolare ex lege, e il commissario, che provvede in sua vece per ordine del giudice, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021.

Quale limite massimo è stabilita la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che ha chiarito come la fissazione del tetto e la valutazione della non manifesta iniquità siano elementi necessari e ineludibili, per evitare che l’astreinte degeneri in una sovracompensazione economica in danno della controparte. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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