Verifica di assoggettabilità a VIA e parere conforme della Soprintendenza (TAR Molise n. 344 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA la Soprintendenza è legittimamente coinvolta quale ente interessato, istituzionalmente preposto alla tutela di interessi di natura ambientale, e il parere che essa rende deve essere considerato dall’amministrazione procedente. L’art. 19, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152/2006, nel prevedere che l’autorità competente decida tenendo conto delle osservazioni di “chiunque”, impone a maggior ragione di valutare il contributo dell’organo di tutela. Il parere non vincolante non è illegittimo per il solo fatto di essere recepito: il provvedimento di screening può fondarsi sul suo contenuto sostanziale, senza che ciò integri eccesso di potere o difetto di motivazione. La riproposizione di un parere già espresso è ragionevole quando la variante progettuale sia marginale e le prescrizioni impartite non siano state adempiute.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva alla Regione il rilascio dell’autorizzazione unica per un impianto eolico di potenza inferiore a 1 MW. Dopo una prima conferenza di servizi, nella quale le Soprintendenze esprimevano pareri critici con prescrizioni di modifica o diversa localizzazione, la società presentava una variante progettuale e, successivamente, istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 152/2006.
All’esito dell’istruttoria, con la quale l’ARPA si esprimeva in senso favorevole, la Regione adottava la determinazione dirigenziale con cui assoggettava il progetto a VIA, richiamando in particolare il parere della Soprintendenza. La società impugnava il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Molise, contestando la sottoponibilità del progetto a screening e la legittimità del parere della Soprintendenza sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione dello screening richiamando l’art. 5, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 152/2006: si tratta di una valutazione preliminare e sommaria della significatività dell’impatto, distinta e autonoma rispetto alla VIA, che non comporta alcun diniego ma solo la decisione di sottoporre il progetto al procedimento di valutazione. Il giudice verifica dunque se la motivazione del provvedimento raggiunga la soglia di consistenza e ragionevolezza necessaria.
Il primo motivo è respinto su un rilievo decisivo: è la stessa ricorrente ad aver presentato istanza di avvio dello screening, con ciò privando di consistenza la censura sulla sottoposizione alla procedura. Il Collegio aggiunge che il cumulo con altro impianto distante 810 metri, superando la soglia complessiva di 1 MW, imponeva l’attivazione della verifica secondo l’art. 13, lett. l), delle linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 621/2011.
Quanto al parere della Soprintendenza, il Tribunale esclude ogni illegittimità del suo coinvolgimento: i riferimenti della ricorrente attengono alla conferenza di servizi dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, non al distinto procedimento di screening, rispetto al quale nessuna disposizione preclude all’organo di tutela di esprimersi. La riproposizione del parere del 2020 è giudicata ragionevole, poiché le prescrizioni non erano state adempiute e la variante consisteva in uno spostamento di soli 200 metri.
Il Collegio esclude poi che il parere integri un diniego: esso reca prescrizioni di compatibilità e la ricorrente non ha dimostrato la loro inattuabilità. Quanto al carattere non vincolante, la questione è superata: il provvedimento non richiama alcun vincolo, ma il contenuto sostanziale del parere, dal quale l’amministrazione ha ritenuto di non poter prescindere. La censura sulla competenza della Soprintendenza campana è infine respinta, perché il provvedimento si fonda sul solo parere della SABAP Molise.
Nota della Redazione
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