Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso autorizzazione dehors (TAR Lazio n. 1063 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione degli effetti del provvedimento impugnato, per scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso principale. La rinuncia espressa a verbale alla pubblica udienza rende improcedibili i motivi aggiunti, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm. Il venir meno dell’utilità della pronuncia giurisdizionale impone al giudice amministrativo di rilevare d’ufficio il difetto sopravvenuto dell’interesse, senza esame del merito dei motivi. La compensazione delle spese è giustificata dalla particolare articolazione istruttoria della vicenda.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Lazio l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Sperlonga per l’occupazione di suolo pubblico con struttura dehors, comprensiva di pedana e sistema di delimitazione. Il provvedimento era stato rilasciato in favore di un controinteressato e aveva validità di un anno dalla data di rilascio.

Con ordinanza cautelare il Tribunale accoglieva la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento. Nel corso del giudizio il Comune rappresentava che l’autorizzazione era scaduta e che la struttura non era mai stata realizzata. Il controinteressato eccepiva il rinnovo automatico dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dehors comunale. I ricorrenti proponevano quindi motivi aggiunti avverso l’eventuale rinnovo, formatosi a seguito di autocertificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’esito dell’istruttoria disposta con ordinanza collegiale. Il Comune ha chiarito che l’autocertificazione presentata per il 2025 riguarda la medesima tipologia di occupazione del 2024, ossia il solo posizionamento di tavoli e sedie, stante la mancata realizzazione della struttura dehors.

Preso atto di tale chiarimento, i ricorrenti hanno dichiarato a verbale, alla pubblica udienza, di rinunciare ai motivi aggiunti. Il Presidente ha contestualmente avvisato le parti della possibile definizione del giudizio per un profilo di improcedibilità, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

Il Tribunale dichiara pertanto l’improcedibilità dei motivi aggiunti per effetto della rinuncia espressa. Rileva quindi che anche il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno l’efficacia dell’autorizzazione impugnata per intervenuta scadenza.

La decisione si fonda sulla considerazione che l’utilità della pronuncia di annullamento è ormai irrimediabilmente compromessa. Il venir meno dell’atto gravato priva il ricorso del suo oggetto e della sua funzione concreta. Il Collegio ravvisa giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della complessità istruttoria e dell’evoluzione della vicenda.

Il dispositivo dichiara improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti, con spese compensate. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. UE 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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