Revoca nulla osta illegittima se il datore ha regolarizzato i contratti (TAR Liguria n. 1194 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dei nulla osta all’ingresso di lavoratori extracomunitari adottata in esito alle verifiche sui presupposti del cd. decreto flussi presuppone l’attualità delle irregolarità contestate. Se il datore di lavoro ha convertito i contratti a tempo determinato e parziale in contratti a tempo indeterminato e pieno, realizzando così i requisiti richiesti per il rilascio, e se è provata la rinuncia dell’altro soggetto richiedente alle istanze concorrenti, gli atti di ritiro sono illegittimi. Il giudizio di legittimità va condotto sull’assetto fattuale e giuridico esistente al momento della decisione, non su quello cristallizzato nel parere negativo dell’amministrazione. Ne segue l’annullamento dei provvedimenti di revoca, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Il Fatto

La ricorrente, datrice di lavoro, aveva presentato istanze di nulla osta all’ingresso per sei lavoratori extracomunitari, entrati in Italia in via provvisoria in forza del cd. decreto flussi in attesa delle verifiche amministrative. La Prefettura, acquisiti i pareri negativi della Direzione territoriale del lavoro, ha inviato i preavvisi di revoca.

La società ha depositato una memoria procedimentale, sollecitando un secondo parere. La Direzione territoriale del lavoro si è espressa nuovamente in senso negativo, rilevando due profili: l’uso della tipologia del contratto a tempo determinato e parziale oltre i limiti consentiti e la pendenza di analoghe domande presentate da altro soggetto per alcuni dei medesimi lavoratori. La Prefettura ha quindi revocato i nulla osta. Il TAR ha sospeso in via cautelare gli atti e la causa è giunta alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sui due rilievi che avevano fondato il ritiro. Quanto al primo, dagli atti versati in giudizio risulta che il datore di lavoro ha regolarizzato la posizione di tutti i lavoratori fin dall’11.1.2024, convertendo i contratti dalla tipologia a tempo determinato e parziale in contratti a tempo indeterminato e pieno. L’irregolarità contestata è dunque venuta meno sul piano sostanziale, realizzandosi i presupposti per il rilascio dei nulla osta.

Quanto al secondo profilo, la ricorrente ha dato prova, mediante la ricevuta della PEC indirizzata alla Prefettura, della rinuncia dell’altra società alle domande di nulla osta per i lavoratori richiesti contemporaneamente da entrambe le imprese. È caduto così anche l’ostacolo derivante dalla sovrapposizione delle istanze, che aveva impedito la definizione positiva delle pratiche.

Il ragionamento del giudice amministrativo è quindi di tipo essenzialmente verificativo: la legittimità della revoca va misurata sull’attualità dei presupposti negativi, e non sulla loro sussistenza storica al momento del parere. Poiché entrambi i profili di irregolarità risultano superati e documentati, la deducente ha realizzato tutti i presupposti per il rilascio e il mantenimento dei nulla osta.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati. La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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