Acquiescenza e morosità nella concessione di impianto sportivo (TAR Emilia-Romagna n. 139 del 24.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra acquiescenza all’aggiudicazione il comportamento del concorrente che, per ridurre il pregiudizio derivante dalla mancata aggiudicazione, concluda un accordo con l’aggiudicatario che menzioni il provvedimento solo quale fonte del potere di disposizione e non contenga alcuna rinuncia ad agire. La morosità nei confronti dell’ente concedente non sussiste quando la contestazione del debito intervenga dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta e l’ammissione alla rateizzazione sia concessa entro il termine assegnato per l’adempimento: la dichiarazione di possesso dei requisiti resa in domanda di partecipazione non è perciò falsa né fuorviante. La competenza e l’esperienza richieste alla commissione giudicatrice, valutate nel complesso dei componenti, si riferiscono ad aree tematiche omogenee e non allo specifico oggetto del contratto.
Il Fatto
Il Comune di Ravenna indiceva una procedura di evidenza pubblica per la concessione in uso e gestione a titolo gratuito di una pluralità di impianti sportivi comunali, tra cui il centro sportivo di località Fosso Ghiaia, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con confronto limitato alla sola offerta tecnica. Partecipavano due concorrenti: la società poi aggiudicataria, che conseguiva 77 punti su 100, e la società ricorrente, concessionaria uscente, il cui progetto otteneva 60 punti. La concessione sessennale era quindi aggiudicata alla prima.
La concessionaria uscente impugnava l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo la mancata esclusione della controinteressata per assenza del requisito di assenza di morosità verso l’ente e, in subordine, la carenza dei requisiti di esperienza e competenza dei membri della commissione. Chiedeva inoltre l’inefficacia del contratto con subentro, o il risarcimento del danno. La controinteressata eccepiva l’inammissibilità per intervenuta acquiescenza; il Comune contestava nel merito entrambi i motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di acquiescenza, fondata su un accordo biennale per la gestione dell’impianto concluso tra ricorrente e aggiudicataria, nel quale la prima riconoscerebbe l’aggiudicazione in cambio della possibilità di continuare a utilizzare il bene. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, il Tribunale ribadisce che l’acquiescenza richiede un comportamento chiaro e assolutamente inequivoco, espressivo della volontà certa e definitiva di non contestare il provvedimento: non la integrano le condotte dettate da una logica di difesa volta alla riduzione del pregiudizio.
Dall’esame dell’accordo emerge che gli stipulanti non riconoscono la legittimità dell’aggiudicazione, ma ne indicano soltanto la presenza nelle premesse quale fonte del potere di disposizione esercitato dall’aggiudicataria; manca ogni rinuncia esplicita ad agire; e l’accordo era necessario perché, in assenza di stipula del contratto di concessione, era già intervenuta la consegna anticipata del bene all’aggiudicataria, sì che la squadra della ricorrente non avrebbe potuto continuare ad allenarsi e giocare. L’eccezione è dunque respinta.
Nel merito, il primo motivo concerne il debito maturato dall’aggiudicataria verso il Comune per il mancato rimborso delle utenze dello stadio comunale, anticipato dall’ente. Il Collegio rileva che la contestazione dell’ente è intervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta e che, entro i sessanta giorni assegnati per adempiere, è intervenuto l’accordo novativo di rateizzazione, con pagamento delle rate posto in compensazione con il contributo comunale. La dichiarazione resa in domanda di partecipazione non era pertanto né falsa né fuorviante, e la società è risultata in possesso del requisito senza soluzione di continuità: il motivo è infondato.
Il secondo motivo investe la nomina della commissione, per asserita carenza di specifica competenza nel settore. Il Tribunale, potendo prescindere dall’eccezione di inammissibilità del Comune, ritiene la doglianza infondata: la Presidente dirige il servizio cui fa capo l’ufficio che gestisce gli impianti sportivi e ha svolto più incarichi di commissario e di RUP; un commissario è funzionario degli uffici di prossimità cui è ascritto l’impianto di circoscrizione; il terzo opera nella struttura competente in materia di impianti sportivi. La competenza va intesa come riferita ad aree tematiche omogenee, non allo specifico oggetto del contratto.
Il ricorso è respinto, con caduta della domanda caducatoria e di quella risarcitoria. Le spese sono integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e del fatto che il possesso del requisito è emerso solo dalla documentazione depositata in giudizio.
Nota della Redazione
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