Proroga tecnica oltre sei mesi solo per garantire continuità del servizio (TAR Emilia-Romagna n. 143 del 24.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 106, comma 11, cod. appalti va interpretato alla luce della sua ratio, che è di garantire la continuità del servizio appaltato nel periodo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara. Ne consegue la recessività dell’elemento temporale semestrale: la proroga tecnica può avere durata superiore ai sei mesi, purché il prolungamento sia limitato al tempo necessario all’individuazione del nuovo contraente e sorretto da adeguato impianto motivazionale. La proroga non instaura un nuovo rapporto e non richiede il consenso dell’appaltatore, che resta tenuto all’esecuzione alle stesse condizioni. Non è illegittima la condotta dell’amministrazione che abbia atteso la gara della centrale di committenza regionale, ove la legge le imponga di avvalersene in via esclusiva.
Il Fatto
Il RTI ricorrente, aggiudicatario della gara indetta dalla centrale di committenza regionale per il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali di quattro strutture sanitarie, ha impugnato la determina con cui l’AUSL capofila ha disposto unilateralmente la seconda proroga tecnica del contratto per il periodo dall’1.10.2023 al 31.3.2024, in attesa dell’espletamento della nuova gara.
La ricorrente ha dedotto la violazione del limite semestrale della proroga, l’omessa ricerca del proprio consenso, il ritardo nell’indizione della gara e l’insostenibilità economica del rapporto, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto e il difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Il ricorso ha petitum sostanziale di azione impugnatoria di legittimità, non di azione civile di rinegoziazione, e dunque la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. La seconda proroga non è atto meramente consequenziale della prima: solo il secondo provvedimento è lesivo, perché il primo semestre era già previsto dalla normativa settoriale e dalla convenzione quadro.
Nel merito, il Tribunale respinge il primo motivo. L’art. 106, comma 11, cod. appalti va letto alla luce della continuità del servizio, che rende recessivo il limite temporale semestrale invocato dalla ricorrente. La Sezione richiama la propria sentenza n. 855 del 27.10.2022 e, in termini, TAR Lazio n. 9167 del 30.05.2023: la proroga tecnica ultrasemestrale è legittima se contenuta nel tempo necessario alla conclusione della gara. Nella specie il prolungamento effettivo è di tre mesi, entro i quali la procedura si è conclusa.
Quanto agli strumenti alternativi, il Collegio rileva che le aziende sanitarie erano tenute, ai sensi dell’art. 1, commi 548, 549 e 550, legge n. 208/2015, ad avvalersi in via esclusiva della centrale di committenza regionale, non essendo disponibili convenzioni CONSIP. L’operato dell’amministrazione è dunque legittimo sotto tale profilo.
È infondata anche la censura sul consenso dell’appaltatore: la proroga non instaura un nuovo rapporto, ma prosegue quello esistente, e l’appaltatore è tenuto all’esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni. Il ritardo nella conclusione della gara non è ingiustificato, avuto riguardo alla complessità della procedura e all’allegato n. 1.3 del d.lgs. n. 36/2023, che prevede una durata massima di nove mesi per l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Respinta l’azione impugnatoria, il Tribunale rigetta anche la domanda risarcitoria subordinata. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda e della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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