Il TAR Lombardia accoglie l’ottemperanza per la Carta docente (TAR Lombardia – Sezione Prima n. 2705 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, la sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente di ruolo a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, disapplicando la disciplina limitativa, costituisce titolo esecutivo che obbliga l’Amministrazione a completare le procedure esecutive entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accoglie la domanda di ottemperanza e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale provvede in via sostitutiva anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza che, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, legge n. 107/2015, accertava il diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici di riferimento e condannava il Ministero dell’Istruzione a adottare ogni atto necessario.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione del TAR
Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato la rituale notifica della sentenza del giudice del lavoro all’Amministrazione e il suo passaggio in giudicato, documentato dall’attestazione di cancelleria. Ha inoltre verificato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione per la procedibilità dell’azione di ottemperanza, nonché la rituale notifica del ricorso.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto l’Amministrazione non aveva provato di aver dato esecuzione al giudicato. Ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, che, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti necessari entro i 60 giorni successivi. Il commissario è stato autorizzato a eseguire la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese, il Collegio ha accolto la domanda di condanna, liquidandole in misura ridotta, in considerazione della natura seriale della questione e del limitato impegno richiesto al difensore, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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