Acquisizione gratuita dell’area abusiva e irrilevanza della demolizione tardiva degli eredi (Cons. Stato n. 1382 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di novanta giorni. Si tratta di un atto dovuto privo di contenuto discrezionale, subordinato esclusivamente all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine. Il provvedimento che la formalizza ha natura meramente dichiarativa di un effetto già verificatosi ex lege. È pertanto irrilevante la successiva demolizione eseguita dagli eredi del responsabile, così come la mancata notifica del verbale di inottemperanza.
Il Fatto
Le appellanti sono comproprietarie, per successione, di un complesso edilizio in Castellammare di Stabia. Il loro dante causa aveva realizzato, alla fine degli anni ’90, alcuni piccoli abusi edilizi — una veranda, una scala, un gazebo e due corpi adibiti a servizi — per i quali aveva presentato istanza di condono ex lege n. 326 del 2003. Nel 2015 il Comune ha rigettato la sanatoria e ha ingiunto la demolizione, con espressa avvertenza delle conseguenze del mancato adempimento nel termine di novanta giorni.
Il responsabile è deceduto nel 2021 senza riferire nulla agli eredi. Questi, appresa la difformità a seguito di verbale di inottemperanza del 2023, hanno demolito le opere e comunicato la fine dei lavori. Il Comune ha poi notificato l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale delle aree, qualificando l’atto come meramente dichiarativo. Il TAR Campania ha respinto il ricorso e compensato le spese; le eredi hanno appellato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio dell’effetto acquisitivo automatico. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, osserva che il responsabile dell’abuso, destinatario dell’ordine di demolizione con la prescritta avvertenza, non era più proprietario del bene allo spirare del termine. Il Comune ha quindi legittimamente accertato un effetto già prodottosi per volontà della legge, pur dopo un considerevole lasso di tempo.
L’atto impugnato è qualificato come atto meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex lege, richiamando Cons. St., sez. VI, n. 3327 del 2025. L’acquisizione è atto dovuto, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza e al decorso dei novanta giorni, secondo Cons. St., sez. VI, n. 3686 del 2020 e Cons. St., sez. VII, n. 7826 del 2023.
Ne deriva l’irrilevanza della mancata previa notifica del verbale di inottemperanza, poiché l’effetto si produce di diritto per l’inutile scadenza del termine (Cons. St., sez. VI, n. 2072 del 2024). Parimenti irrilevante è che il verbale sia stato notificato alle appellanti, che non erano responsabili: l’effetto acquisitivo si era già consolidato anni addietro per l’inottemperanza del dante causa.
Quanto all’accertamento dell’inottemperanza, il decreto impugnato, recependo le risultanze del verbale della polizia municipale, costituisce ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 valido atto di accertamento e, al tempo stesso, atto di acquisizione (Cons. St., sez. II, n. 1179 del 2025).
Sul terzo motivo, il provvedimento individua con precisione l’area di sedime e le particelle interessate, come evidenziato nella mappa catastale allegata. Il frazionamento catastale e la trascrizione sono attività necessariamente successive all’accertamento, potendosi procedere alla specifica individuazione dell’area anche con separato atto (Cons. St., sez. VII, n. 7607 del 2025). L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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