Condono edilizio, silenzio assenso solo su opere conformi all’istanza (Cons. Stato n. 1383 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso in materia di condono edilizio, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione: il titolo non si perfeziona per il solo decorso del tempo, ma richiede la contestuale sussistenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti previsti dalla legge. Analogo principio vale per il termine di cui all’art. 6 della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, che può condurre alla formazione del titolo solo con riferimento alle opere indicate nell’istanza e non rispetto a opere diverse ed ulteriori. La difformità tra opere dichiarate e opere accertate impedisce la sanatoria e legittima il diniego con conseguente ingiunzione di demolizione. Sul piano processuale, l’appellante che si limiti a riproporre le censure di primo grado, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza, incorre in inammissibilità per a-specificità, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a..
Il Fatto
Su un terreno agricolo sito nel Comune di San Felice Circeo veniva realizzato, nel 1998, un manufatto di circa 50 mq, accertato dalla polizia locale e colpito da ordinanza di demolizione. Tra il 2002 e il 2003 il manufatto veniva ampliato e, nel dicembre 2004, veniva presentata domanda di condono edilizio. A seguito di sopralluogo del 2006, la polizia locale accertava un fabbricato in muratura di circa 118 mq, oltre porticato, e un locale accessorio di circa 45 mq. Il Comune comunicava i motivi ostativi, ritenendo intervenuta demolizione e ricostruzione con aumento di superficie, e rigettava la sanatoria ingiungendo la demolizione.
Il ricorso proposto davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, veniva rigettato con sentenza n. 338 del 2023. La ricorrente ha proposto appello, deducendo errore di giudizio e difetto di istruttoria sulle misurazioni, violazione della normativa regionale sul manufatto accessorio, erronea esclusione del silenzio assenso e illegittimità derivata dell’ordine di demolizione. Il Comune non si è costituito in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo delle misurazioni. L’appellante non contesta la veridicità del verbale di sopralluogo, ma la sua interpretazione, sostenendo che la domanda di condono riguardasse la sola superficie utile abitabile. Il motivo è infondato senza necessità di verificazione: la differenza decisiva non attiene solo alla superficie, ma anche al materiale di realizzazione, risultando cemento in luogo del legno dichiarato. Sul punto l’onere probatorio incombe sulla richiedente, che non ha provato l’originaria struttura in muratura, mentre la dichiarazione contenuta nell’istanza di condono costituisce argomento di prova in senso contrario. L’appello stesso, inoltre, conferma una discrasia sull’estensione utile del manufatto, ulteriormente divergente rispetto al dichiarato.
Quanto al manufatto accessorio, il Consiglio di Stato rileva che l’appellante non si confronta con l’argomentazione del TAR, che aveva esteso al locale accessorio le ragioni del diniego relative al fabbricato principale. Il motivo è pertanto inammissibile per a-specificità: ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a. il ricorrente non può limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già dedotte in primo grado. L’effetto devolutivo dell’appello non esime dall’indicare le specifiche critiche alla sentenza, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 5991 del 2022.
Sul silenzio assenso, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 non determina un effetto liberalizzatorio: il titolo per silentium non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma richiede la presenza di tutte le condizioni e i presupposti di legge, e non si configura in difetto di completezza della documentazione, come ribadito da Cons. Stato, Sez. V, n. 6235 del 2021. Il Collegio aggiunge un argomento autonomo: il termine dell’art. 6 della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004 può condurre alla formazione del titolo solo rispetto alle opere indicate nell’istanza, non a opere diverse e ulteriori come quelle accertate.
Il rigetto dei motivi precedenti travolge l’ultima censura, fondata su mera illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione. L’appello è quindi rigettato, senza statuizione sulle spese stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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