Acquisizione dell’area dieci volte l’abuso e inoppugnabilità dell’ingiunzione di demolizione (Cons. Stato n. 7725 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 consente di acquisire un’area maggiore di quella occupata dall’abuso, purché contenuta entro il limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. La determinazione dell’area da acquisire, ove anticipata nella stessa ingiunzione di demolizione con l’indicazione della relativa superficie, integra una prescrizione del provvedimento che, non impugnato nel termine, diviene inoppugnabile. La successiva contestazione della sproporzione della misura, proposta avverso il provvedimento di acquisizione, è pertanto tardiva, perché mira a contrastare un contenuto dell’ingiunzione ormai consolidato, con elusione dei termini decadenziali.

Il Fatto

Roma Capitale, con determinazione dirigenziale del 2011, ha ingiunto alla proprietaria la demolizione di opere abusive, avvertendo che in caso di inottemperanza l’opera e l’area di sedime, oltre a quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, determinata in 400 mq, sarebbero state acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio comunale. L’ingiunzione non è stata impugnata.

Con successiva determinazione del 18 maggio 2012 l’Amministrazione ha disposto l’acquisizione dell’opera e dell’area di sedime per 400 mq. La proprietaria ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 1401/2022. Propone appello lamentando che, a fronte di un manufatto di 40 mq, sarebbe stata acquisita una porzione di terreno dieci volte superiore, senza motivazione sulla scelta del massimo edittale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il testo dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e ne ricava il criterio della misura dell’acquisizione: l’area acquisita può essere maggiore di quella oggetto di abuso, ma non può superare dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

Su questa base il Consiglio di Stato esamina la fattispecie concreta e rileva un dato decisivo. Già nell’ordinanza di demolizione l’Amministrazione aveva anticipato la propria volontà di acquisire, in caso di inottemperanza, un’area di 400 mq, corrispondente al massimo edittale rispetto alla superficie abusiva di 40 mq.

Tale ordinanza non è stata impugnata. Il suo contenuto, compresa la volontà di acquisizione dell’area ulteriore nella misura massima consentita, non può dunque essere rimesso in discussione, pena l’elusione della normativa sui termini decadenziali.

La censura dell’appellante è perciò tardiva, perché diretta a contrastare una prescrizione contenuta in un provvedimento mai impugnato e divenuto inoppugnabile. L’appello è infondato e viene rigettato. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione dell’Amministrazione appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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