Valutazione dei titoli e sindacato limitato sulla discrezionalità tecnica della commissione (TAR Lazio n. 8327 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla pertinenza ed alla rilevanza dei titoli e del curriculum prodotti in un concorso pubblico rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo su tale valutazione è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere, riscontrabili solo in ipotesi-limite quali l’errore sui presupposti, il travisamento dei fatti e la manifesta illogicità o irragionevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente, partecipante a un concorso pubblico per tredici posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca presso il CREA, impugnava il decreto di approvazione della graduatoria finale, contestando la mancata valutazione di alcuni titoli e l’attribuzione di punteggi erronei. In particolare, lamentava che la Commissione non avesse attribuito punteggio per alcuni corsi di formazione ritenuti non attinenti e che il giudizio sul curriculum fosse stato formulato in modo sfavorevole rispetto ad altri candidati.

Con ordinanza cautelare, il Tribunale aveva accolto l’istanza ai soli fini del riesame, rilevando che l’inserimento dei titoli in un’unica scheda non ne impediva l’esame da parte della Commissione. In ottemperanza, la Commissione si riuniva nuovamente e, dopo attenta analisi, confermava la non attinenza dei tre attestati residui alle attività richieste dal bando, mantenendo invariato il punteggio complessivo del candidato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato alla luce del motivato riesame operato dalla Commissione Esaminatrice. Quest’ultima, in ottemperanza all’ordinanza cautelare, aveva riesaminato i tre attestati presentati dal ricorrente, relativi alla sicurezza nell’uso di pesticidi, alla protezione dei lavoratori agricoli e all’utilizzo di macchine agricole, concludendo per la loro non pertinenza rispetto alle attività previste dall’art. 2 del bando, che riguardano l’esecuzione di analisi chimiche enologiche di laboratorio.

Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la valutazione sulla pertinenza e rilevanza dei titoli rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, sulla quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro di vizi procedurali o di eccesso di potere in ipotesi-limite, come l’errore sui presupposti, il travisamento dei fatti o la manifesta illogicità, riscontrabili dall’esterno con immediatezza dalla lettura degli atti.

Nel caso di specie, la Commissione aveva fornito una motivazione analitica e specifica in ordine alla non pertinenza degli attestati, non rinvenendosi alcun profilo di manifesta irragionevolezza o incoerenza nella valutazione compiuta. La decisione di confermare il punteggio già assegnato è stata pertanto ritenuta legittima, non emergendo vizi sindacabili in sede di legittimità.

Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di giudizio attesa la peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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