Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 3531 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e le assegna un termine per l’esecuzione, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento secondo la dimensione che discende dal titolo e dalla legge. I conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza degli interessi secondo gli artt. 1282 e ss. cod. civ. Il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’azione esecutiva. L’inadempimento non contestato giustifica la condanna alle spese, distratte ai difensori antistatari ex art. 93 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, la somma di euro 500,00 annui a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza, passata in giudicato con attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., era stata notificata nel gennaio 2024.

Non avendo l’amministrazione adempiuto, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, il pagamento di euro 1.500,00 oltre interessi, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza del titolo, dotato di valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore.

Il Tribunale precisa però il perimetro del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, secondo la dimensione che discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante: la misura e la decorrenza degli interessi vanno verificate secondo il titolo e gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali hanno dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme.

Il ricorso è quindi accolto. È dichiarata l’inottemperanza e assegnato un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori maturati e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, con gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede entro i successivi centoventi giorni, senza diritto a compenso rientrando l’attività nei compiti istituzionali.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata tenendo conto dell’attività minima e stereotipata richiesta dalla materia, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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