Acquisizione area oltre 30 mq va commisurata alla SUC, non al sedime (Cons. Stato n. 9268 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione d’ufficio di opere abusive al patrimonio comunale, il limite dimensionale che impone la sola demolizione e il ripristino, senza acquisizione dell’area, si determina avendo riguardo alla superficie utile complessiva e non all’area di sedime. La sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione non colpisce l’abuso edilizio in sé, ma l’illecito amministrativo omissivo propter rem costituito dall’inerzia del destinatario. Ove irrogata quando il responsabile era ancora in vita, la relativa posta debitoria è già consolidata e si trasmette agli eredi come qualsiasi altro elemento passivo dell’asse ereditario, salvo accettazione con beneficio d’inventario.

Il Fatto

Il Comune ha adottato un’ordinanza con cui ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive, irrogando al contempo la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa regionale. Il destinatario ha impugnato l’atto davanti al TAR Umbria, che ha respinto il ricorso nel merito, dopo aver disatteso le eccezioni preliminari del Comune e l’eccezione di cessazione della materia del contendere.

Nelle more del giudizio il ricorrente è deceduto. Gli eredi hanno proposto appello, deducendo l’illegittimità dell’acquisizione e l’intrasmissibilità della sanzione. Il Comune ha resistito e ha riproposto in via incidentale le eccezioni di inammissibilità già sollevate in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’appello incidentale. Quanto alla mancata notifica al presunto controinteressato, l’autore di un esposto su presunti abusi edilizi non assume tale qualità: la segnalazione non differenzia la sua posizione da quella del quivis de populo, salvo che le opere abbiano arrecato un pregiudizio concretamente verificabile alla proprietà vicina. Nel caso concreto nessun pregiudizio risulta prospettato.

L’eccezione di carenza di lesività è infondata: l’ordinanza non si limita ad avviare il procedimento di acquisizione, ma irroga anche una sanzione pecuniaria immediatamente lesiva. Parimenti infondate sono le censure sulla mancata impugnazione dell’ordine di riduzione in pristino e della nota di rigetto dell’istanza di autotutela, atteso che l’interesse al ricorso si collega al provvedimento sanzionatorio e di acquisizione.

Nel merito, il terzo motivo è fondato. La disposizione regionale richiamata esclude l’acquisizione quando le opere ricadano nel lotto di pertinenza di edifici con superficie utile non superiore a trenta metri quadri. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza quantificava l’area in misura superiore al limite, ma calcolando l’area di sedime, valore eccedente la superficie utile. La perizia di parte appellante indica una superficie utile ampiamente inferiore al limite, e tale riscontro tecnico non è stato contestato con accertamenti di analogo tenore. Il provvedimento di acquisizione è dunque illegittimo e va annullato, con assorbimento dell’ulteriore motivo sull’erronea quantificazione.

Quanto ai primi due motivi, il Collegio li respinge. Ciò che viene sanzionato non è la realizzazione dell’abuso, bensì la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione legittimamente impartito. La sanzione, emessa quando il dante causa era ancora in vita, costituisce posta debitoria già consolidata e si trasmette agli eredi, che non hanno accettato con beneficio d’inventario.

L’appello incidentale è rigettato; quello principale è accolto in parte, con annullamento dell’acquisizione e rigetto del resto. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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