PFTE e pubblica utilità confronto interferenze in fase esecutiva (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 463 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, adottate con la variante urbanistica, costituiscono passaggio proprio della fase di pianificazione, logicamente e giuridicamente autonomo rispetto alla successiva individuazione delle concrete modalità di acquisizione del bene. Esse individuano l’area quale destinataria dell’interesse pubblico e non sono oggetto di negoziazione con il singolo interessato, sicché il rinvio alla fase esecutiva del confronto sulle forme alternative all’esproprio non viola i principi di partecipazione, collaborazione e buona fede procedimentale. Il PFTE assolve a una funzione di individuazione e comparazione delle soluzioni progettuali senza il grado di dettaglio proprio della progettazione esecutiva: ove le opere previste siano di modesta consistenza e non sicuramente interferenti con i sottoservizi esistenti, non sussiste l’obbligo di censimento di dettaglio né di stima dei costi di risoluzione. La scelta di rinviare l’approfondimento delle interferenze alla fase esecutiva costituisce metodologia progettuale plausibile e non lacuna del progetto.

Il Fatto

Un condominio ha impugnato la delibera consiliare con cui il Comune ha approvato il PFTE per la riqualificazione di un asse viario e aree limitrofe, articolato in due stralci, con contestuale variante al PRGC e apposizione di vincolo preordinato all’esproprio. Le censure riguardavano il secondo stralcio, relativo a un’area verde su cui insiste una particella catastale gravata da servitù per le condotte degli impianti condominiali.

Con motivi aggiunti il condominio ha esteso l’impugnativa alla delibera di approvazione definitiva della variante e, per quanto occorresse, alla delibera di Giunta che aveva escluso la variante dalla VAS, deducendo contraddittorietà tra gli esiti della verifica di assoggettabilità e il contenuto della variante, mancato recepimento delle prescrizioni di ARPA e omessa valutazione delle osservazioni procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendoli infondati nel merito e non esaminando le eccezioni pregiudiziali del Comune. Quanto al primo motivo, la nota con cui l’Amministrazione aveva ammesso il condominio al procedimento a decorrere dalla fase esecutiva non integra alcun auto-vincolo a subordinare l’approvazione del PFTE e della variante a un preventivo confronto. Il differimento costituisce corretto esercizio della discrezionalità amministrativa, avuto riguardo alla limitata consistenza delle opere e all’assenza di interferenze concretamente comprovate: il confronto tecnico trova così la sede procedimentale appropriata, senza sterilizzazione della partecipazione.

Il Collegio ha distinto la fase dichiarativa da quella attuativa: la dichiarazione di pubblica utilità è passaggio ineludibile perché l’Amministrazione conservi la facoltà di procedere in via ablatoria ove le forme alternative non risultino praticabili, mentre l’individuazione della modalità di acquisizione resta rimessa al momento esecutivo. La vocazione pubblicistica dell’area emerge dalle stesse ammissioni del ricorrente, che ha riconosciuto l’apertura al pubblico e l’assenza di recinzione.

Quanto al PFTE, gli artt. 6, 7 e 8 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 impongono la rappresentazione delle interferenze, ma non il censimento di dettaglio ove le opere siano di ridotta estensione e prive di scavi in profondità. Il rinvio dell’approfondimento alla fase esecutiva risulta dichiarato nella sezione del progetto dedicata alle interferenze e confermato dal verbale di verifica del tecnico indipendente, che ha attestato la rispondenza del PFTE agli artt. 22-33 dell’Allegato I.7, a fronte dell’assenza di evidenze tecniche contrarie fornite dal ricorrente.

La censura sulla carenza dei presupposti di pubblica utilità è stata respinta: le ragioni di interesse pubblico risultano esplicitate negli atti istruttori, la scelta rientra nell’ampia discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei presupposti. Quanto al motivo aggiunto autonomo, il Collegio ha escluso la contraddittorietà con la verifica di assoggettabilità a VAS: il parere di ARPA non aveva esteso l’esame alla specifica area, mentre il successivo parere regionale ha ricondotto all’ambito della variante entrambe le aree ed escluso un’impermeabilizzazione significativa. La delibera consiliare, che ha qualificato il ricorso del condominio come opposizione e ne ha ritenuto i contenuti non attinenti ai profili urbanistici, integra motivazione sufficiente, non essendo configurabile un obbligo di confutazione analitica di ciascuna osservazione (T.A.R. Sardegna n. 1018/2026). Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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