Carta elettronica del docente: esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 23 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione non contesti l’inadempimento e non provi di aver dato esecuzione integrale al comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario. Il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato, ordina all’Amministrazione di ottemperare nel termine assegnato, indicando le prestazioni ancora dovute in favore di ciascun creditore. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il dirigente competente, con facoltà di delega. La condanna alle spese segue la soccombenza e tiene conto del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore di 500,00 euro per ciascun anno scolastico.
Secondo le ricorrenti, il Ministero aveva accreditato solo 500,00 euro in favore di una di esse sul totale spettante, senza nulla versare alle altre. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile e non ha contestato gli inadempimenti lamentati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. È stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, nonché la prova del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la difesa erariale non contesta gli inadempimenti e non risulta alcuna esecuzione della sentenza del giudice ordinario, salvo l’accredito parziale sulla carta assegnata a una delle ricorrenti. L’inottemperanza è dunque accertata.
Di conseguenza il TAR ordina al Ministero di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova, rilasciando alle ricorrenti le rispettive carte elettroniche del docente e accreditandovi le somme ancora spettanti, indicate in motivazione per ciascuna di esse al netto dell’accredito già eseguito. Il termine per l’esecuzione è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in misura equitativa, tenuto conto del carattere seriale e della natura della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il ricorso è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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