Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1589 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Al ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., si applica la disciplina dell’art. 114 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento, fissare un termine e nominare, sin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non costituisce un esito automatico dell’accoglimento dell’azione: essa presuppone la mancata attuazione del comando giudiziale e non è dovuta quando il Collegio abbia già predisposto lo strumento sostitutivo del commissario. L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio; l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere opera invece quando l’Amministrazione abbia spontaneamente adempiuto.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, il giudice ordinario aveva accertato il diritto di numerosi docenti al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione all’erogazione, con interessi e rivalutazione.

Passata la sentenza in giudicato e non essendo stata integralmente eseguita, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto i presupposti dell’azione. Il ricorso è ammissibile sotto il profilo collettivo e cumulativo, essendo rivolto all’ottemperanza di un’unica sentenza scaturita da un solo ricorso; risulta inoltre attestato il passaggio in giudicato, la notifica in forma esecutiva della sentenza e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Il Collegio conferma che la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli ottemperabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., poiché l’azione è prevista proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per il caso deciso, al giudicato.

Nel merito, il Ministero ha documentato l’attivazione della carta docente solo in favore di una parte dei ricorrenti. Per costoro il ricorso è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, essendo l’adempimento intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Per i restanti, invece, l’Amministrazione non ha fornito elementi dimostrativi dell’adempimento, sicché l’azione va accolta.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare attuazione alla sentenza, costituendo in favore di ciascuno dei ricorrenti non soddisfatti la carta elettronica con accredito delle somme riconosciute, oltre interessi e rivalutazione, nel termine di 60 giorni dalla notifica. Per l’ipotesi di inottemperanza, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene di non ravvisarne i presupposti, proprio in considerazione della nomina del commissario ad acta, destinata a fronteggiare un eventuale inadempimento. Resta salva la possibilità di una diversa valutazione, su nuova istanza di parte, in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza verso i ricorrenti non soddisfatti e sono compensate verso gli altri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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