Acquisizione gratuita dell’area di sedime e obbligo di motivazione (Cons. Stato n. 1477 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo e della relativa area di sedime costituisce conseguenza automatica della mancata esecuzione della demolizione e si verifica ope legis al decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione. L’acquisizione è atto dovuto e privo di contenuto discrezionale, subordinato solo all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di legge. Ne deriva che per la sua adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo richiesti apporti partecipativi del privato. L’Amministrazione non deve fornire ulteriore motivazione oltre quella espressa nell’ordinanza di demolizione, sufficiente a legittimare l’acquisizione, quando l’area da apprendere sia già puntualmente individuata.
Il Fatto
I proprietari di un immobile hanno impugnato davanti al TAR Campania la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di un fabbricato edificato senza titolo, disponendo l’acquisizione gratuita del manufatto e dell’area di sedime al patrimonio comunale.
Il ricorso lamentava la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il difetto di istruttoria e la mancata individuazione dell’area da acquisire. Il TAR respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti alle spese. I proprietari hanno proposto appello, deducendo l’omessa pronuncia sulla censura assorbente relativa alla scorretta individuazione dell’area e la necessità della comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato chiarisce anzitutto il perimetro della controversia. La determinazione impugnata ha disposto l’acquisizione del manufatto abusivo e della sua area di sedime, con indicazione della specifica particella catastale, senza estendere il provvedimento ad ulteriori superfici. L’Amministrazione non doveva quindi fornire alcuna ulteriore motivazione rispetto a quella già espressa, del tutto sufficiente a legittimare l’acquisizione.
La Corte richiama il costante orientamento secondo cui l’acquisizione gratuita è conseguenza automatica della mancata esecuzione della demolizione, che si verifica ope legis dopo il decorso dei novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8009 del 2025). I procedimenti repressivi devono seguire una corretta scansione procedimentale: provvedimento di demolizione con termine per adempiere, verbale di accertamento dell’inottemperanza, atto di acquisizione quale titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione.
Su questo impianto si innesta il principio decisivo. L’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 configura l’acquisizione come atto dovuto, subordinato unicamente all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine, con la conseguenza che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9470 del 2022; Sez. VI, n. 9163 del 2023; Sez. VII, n. 7814 del 2023).
Nel caso concreto tutti i passaggi risultano svolti correttamente, con conseguente impossibilità di rimettere in discussione l’abusività delle opere, l’inottemperanza e l’individuazione dell’area, puntualmente avvenuta. I ricorrenti non hanno censurato profili ulteriori, come l’eventuale estensione dell’acquisizione oltre i limiti di legge. All’acquisizione non possono opporsi né il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, né l’affidamento sulla legittimità delle opere, né l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. III, n. 7455 del 2025). L’appello è pertanto integralmente respinto, con conferma della sentenza appellata e condanna degli appellanti alle spese.
Nota della Redazione
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