Danno erariale da mala gestio del compendio pubblico e decorrenza della prescrizione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 175 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale da mancato sfruttamento economico di un bene pubblico dato in gestione a terzi è danno istantaneo con effetti permanenti, non danno permanente: la prescrizione dell’azione di responsabilità decorre dal compimento della condotta omissiva di ciascun agente e non dalla persistenza della situazione dannosa. La mala gestio imputabile agli amministratori e ai funzionari che hanno cessato la carica prima del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo è pertanto coperta da prescrizione. La parte totalmente vittoriosa in primo grado, che abbia visto accolto un’eccezione preliminare, difetta di interesse a proporre appello incidentale; le eccezioni assorbite vanno riproposte nella comparsa di costituzione in appello, a pena di decadenza ex art. 195 c.g.c. Il danno da omessa denuncia ex art. 1, comma 3, l. n. 20/1994 è fattispecie autonoma, che richiede la prova dei propri presupposti costitutivi.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal finanziamento regionale concesso a una comunità montana per la realizzazione di un centro ippico, immesso nella detenzione di una società ippica in forza di un contratto preliminare mai seguito dal definitivo. Secondo la Procura regionale, la società avrebbe occupato il compendio per quasi trent’anni senza titolo e senza corrispettivo, sfruttandolo economicamente a favore di terzi. Il pregiudizio, quantificato in rapporto a un canone figurativo, è stato azionato per il solo periodo 2011-2019. In primo grado la Sezione umbra ha accolto l’eccezione di prescrizione per i soggetti cessati prima del 2016 e ha rigettato nel merito la domanda verso gli altri, escludendo l’elemento soggettivo e l’attualità del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello riunisce i giudizi e dichiara la contumacia di un appellato. Nel riqualificare il danno, la Corte respinge l’assimilazione, proposta dalla Procura, al danno da bene acquistato e mai utilizzato: nel caso di specie l’immobile è stato destinato alla finalità prevista dal finanziamento regionale, e il pregiudizio consiste nell’omesso sfruttamento economico, cioè nelle entrate potenziali non percepite. Da qui la qualificazione come danno istantaneo con effetti permanenti e la conferma della prescrizione per le condotte anteriori al 2016, essendo l’invito a dedurre notificato solo nel maggio 2021.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude la colpa grave per il periodo 2016-2019. Fino al 2010 la società ha detenuto il centro in forza del preliminare del 1994 e della durata quindicennale deliberata dal Consiglio in ragione delle opere da eseguire. Dopo la citazione civile ex art. 2932 c.c. e la costituzione con domande riconvenzionali, l’attesa della pronuncia giudiziaria non integra un rimproverevole immobilismo, ma la legittima tutela delle ragioni dell’ente. Le illegittimità contestate per gli anni 2013-2015 restano così coperte da prescrizione, con assorbimento dei motivi terzo e quarto.
Sul piano processuale, la Corte accoglie l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale per difetto di interesse ex artt. 7 e 100 c.p.c., richiamando il principio per cui l’atto è convertibile in memoria di costituzione, con salvezza delle eccezioni non rinunciate. Accoglie altresì l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale verso un appellato, poiché la Procura ha censurato la prescrizione senza indicarlo tra i destinatari, in violazione dell’art. 190 c.g.c.
Da ultimo, è confermato il rigetto della domanda ex art. 1, comma 3, l. n. 20/1994. Il danno da omessa denuncia è fattispecie autonoma, non sanzionatoria e non oggettiva, i cui presupposti — obbligo di denuncia, condotta soggettiva e nesso causale — non risultano allegati né provati. L’appello è respinto con integrale conferma della sentenza impugnata; le spese sono liquidate in favore dei difensori degli appellati e compensate verso l’appellato la cui posizione è stata definita su questione pregiudiziale.
Nota della Redazione
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