Acquisizione al patrimonio comunale: necessaria l’esatta identificazione catastale dei beni (C.G.A.R.S. n. 434 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il comune accerta l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e deve contenere fin dall’origine tutti gli elementi necessari alla precisa identificazione catastale dei beni acquisiti, con indicazione dei subalterni. La sola descrizione fisica del manufatto contenuta nell’ingiunzione di demolizione non è sufficiente. La generica individuazione dell’intera particella, comprensiva di altro fabbricato estraneo all’acquisizione e delle relative aree pertinenziali, non integra una mera irregolarità formale: rende l’atto inidoneo alla trascrizione e dunque illegittimo. L’esclusione materiale del secondo fabbricato operata nel verbale di immissione in possesso non sana il vizio originario, perché tale verbale non ha efficacia ai fini della trascrizione.
Il Fatto
Il Comune aveva ordinato la sospensione dei lavori per un fabbricato in cemento armato a due elevazioni eseguito in assenza di titoli abilitativi. Gli interessati presentavano domanda di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 32 legge n. 326/2003; il Comune la respingeva e il TAR Sicilia confermava il diniego. Seguiva l’ingiunzione di demolizione e, accertata l’inottemperanza, il Comune disponeva l’acquisizione del fabbricato al patrimonio comunale richiamando l’intera particella catastale.
Gli interessati impugnavano il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo l’erronea individuazione delle particelle e la mancata indicazione dei beni e dell’area pertinenziale da acquisire. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo sufficiente la specificazione dell’immobile e dell’area di sedime e carente l’interesse quanto all’area pertinenziale. Proponevano appello, lamentando l’erronea qualificazione dell’atto e la confusione tra immissione in possesso e individuazione catastale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nella legittimità dell’accertamento di inottemperanza e della conseguente acquisizione, con particolare riguardo all’area pertinenziale non esattamente individuata. Il provvedimento impugnato richiama l’intera particella senza specificare i subalterni, non distingue il fabbricato acquisito dall’altro fabbricato insistente sulla stessa particella e non identifica con precisione l’area pertinenziale del solo manufatto abusivo.
Il C.G.A.R.S. non condivide la tesi del TAR secondo cui tali carenze sarebbero sanate dall’esclusione del secondo fabbricato operata in sede di verbale di immissione in possesso. L’atto di acquisizione, in quanto titolo per la trascrizione, deve contenere fin dall’origine gli elementi necessari alla corretta identificazione dei beni e delle aree pertinenziali, escluse o da acquisire. Il verbale, ai fini della trascrizione, non ha alcuna efficacia giuridica.
La generica individuazione dell’intera estensione del terreno, comprensiva dell’altro fabbricato non interessato dal provvedimento, e la mancata indicazione del subalterno relativo all’immobile estraneo costituiscono un elemento sostanziale, non una semplice irregolarità. Da qui l’interesse oppositivo dei ricorrenti a tutela della proprietà del terreno non asservibile ad area pertinenziale del fabbricato abusivo. Né vale richiamare la descrizione fisica contenuta nell’ingiunzione di demolizione: l’identificazione catastale precisa è elemento essenziale del provvedimento di acquisizione.
L’appello è quindi accolto e il provvedimento annullato limitatamente alla parte in cui dispone l’acquisizione dell’area ulteriore rispetto a quella di sedime. Resta ferma l’acquisizione del manufatto abusivo e dell’area di sedime, effetto automatico ex lege dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, oltre all’immissione in possesso già avvenuta. L’amministrazione dovrà procedere a una nuova e più precisa identificazione catastale, anche mediante frazionamento, specificando i subalterni e motivando l’eventuale acquisizione di aree ulteriori. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.