Acquisizione sanante e decreti di esproprio: annullamento per difetto di istruttoria ed eccesso di potere (TAR Campania n. 5081 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui l’amministrazione dispone l’acquisizione definitiva di aree già interessate da pregresse procedure espropriative devono richiamare puntualmente i titoli che ne legittimano l’effetto traslativo, indicando le specifiche consistenze oggetto di trasferimento. L’omesso richiamo ai decreti di esproprio e l’estensione dell’acquisizione a porzioni di particelle mai effettivamente acquisite, con effetti pregiudizievoli per il privato, integrano i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. La mera citazione di un atto nel corpo del ricorso non è sufficiente a radicarne l’impugnazione, occorrendo che i provvedimenti gravati siano puntualmente individuati nell’oggetto della domanda con specifiche censure.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di fondi siti in Dugenta, impugnavano i provvedimenti con cui il Comune aveva decretato l’acquisizione definitiva di intere particelle, richiamando sentenze del Giudice ordinario che avevano invece accertato un effetto traslativo limitato a porzioni minori delle stesse. I provvedimenti erano finalizzati alla registrazione degli atti e alla voltura catastale. I ricorrenti chiedevano l’annullamento, la restituzione delle aree e il pagamento delle indennità, lamentando anche l’illegittimità della procedura di acquisizione sanante e l’errata liquidazione delle indennità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative alla procedura acquisitiva e alla liquidazione delle indennità, in quanto generiche e prive di supporto probatorio, precisando che le eventuali illegittimità delle procedure espropriative dovevano essere tempestivamente dedotte avverso gli specifici atti di tali procedure, non essendo sufficiente il generico richiamo agli atti presupposti.
Ha accolto, invece, il primo motivo di ricorso, osservando che la Corte di Appello e il Tribunale avevano sancito un effetto traslativo limitato a ridotte consistenze delle particelle, mentre i provvedimenti gravati si riferivano indistintamente alle intere particelle decretandone l’acquisizione definitiva, con effetti pregiudizievoli per i ricorrenti. Pur avendo il Comune proceduto a una successiva occupazione e a un decreto di esproprio per una superficie maggiore, di tali atti non era data menzione nei provvedimenti impugnati, risultati così affetti da vizi di difetto di motivazione e istruttoria.
Il ricorso è stato accolto con annullamento dei provvedimenti e rigetto delle ulteriori domande, con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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