Errore percettivo sulle date e nullità per omessa notifica dell’avviso (Cass. pen. Sez. 1 n. 1070 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore percettivo su un dato fattuale, quale la data di emissione di un atto processuale, che abbia determinato una erronea ricostruzione della sequenza procedimentale e un vizio della volontà decisoria, è sindacabile con il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. La nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, non trovando applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 491 cod. proc. pen.
Il Fatto
L’imputato, ritenuto non punibile per particolare tenuità del fatto in relazione al delitto di tentata violenza privata, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la pronuncia di non punibilità. Con il ricorso ordinario, la difesa aveva dedotto la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, eccepita fin dal giudizio di primo grado e ritenuta tardiva dai giudici di merito.
La Quinta Sezione della Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, aveva affermato che la notifica dell’avviso era stata correttamente effettuata al domicilio eletto, in quanto l’atto era stato emesso in data anteriore alla modifica dell’elezione di domicilio da parte dell’indagato. La difesa ha quindi proposto ricorso straordinario, lamentando l’errore percettivo in cui la Corte sarebbe incorsa nella lettura degli atti.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha accolto il ricorso straordinario, rilevando che la sentenza della Quinta Sezione era viziata da un errore percettivo sulla data di emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La Corte, valutando gli atti del procedimento, ha accertato che l’avviso era stato emesso il 12 dicembre 2018 e non il 12 novembre 2018, come erroneamente indicato nella pronuncia impugnata, la quale aveva altresì riportato l’anno 2023 in luogo del 2018. Da tale errore era derivata l’erronea ricostruzione della sequenza procedimentale, posto che la modifica dell’elezione di domicilio era intervenuta il 15 novembre 2018, in data anteriore all’emissione dell’atto.
La Corte ha quindi affrontato il primo motivo di ricorso ordinario, ritenuto assorbente, aderendo all’orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui la nullità per omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. è una nullità generale a regime intermedio, eccepibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. Ha inoltre ritenuto superato il diverso orientamento che qualificava il vizio come nullità relativa, soggetta al termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, l’eccezione di nullità era stata tempestivamente formulata durante il giudizio di primo grado e la Corte ha accertato che la notifica dell’avviso, avvenuta il 10 gennaio 2019 presso il difensore domiciliatario, era irregolare, poiché l’imputato aveva già provveduto a modificare la propria elezione di domicilio in data 15 novembre 2018. Tale modifica era stata trasmessa alla Procura della Repubblica, che l’aveva ricevuta il 23 novembre 2018, in data antecedente all’emissione dell’avviso.
Conseguentemente, la Corte ha disposto la revoca della sentenza della Quinta Sezione e, pronunciando direttamente nel giudizio rescissorio, ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e la sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari
- Art. 491 c.p.p. – Questioni preliminari
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto