Presunzione di ricettazione non fondata solo su occultamento e redditi (Cass. pen. Sez. 2 n. 14921 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende anche i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida devono dare conto della finalità probatoria perseguita per l’accertamento dei fatti. In caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante prive di giustificazione, la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione non può essere desunta dalle sole modalità di occultamento e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, ma deve essere correlata alla presenza di elementi ulteriori, significativi della provenienza da un delitto presupposto.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani, decidendo sull’istanza di riesame avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro di denaro contante, rigettava la richiesta e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso l’ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza degli artt. 240 e 240-bis cod. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità o motivazione apparente. Si censurava, in particolare, la nullità del decreto di convalida per assenza di motivazione sulla qualificazione del denaro quale corpo del reato o cosa pertinente e per difetto di enunciazione del fatto di reato, sostenendosi che il sequestro fosse finalizzato alla ricerca di una notizia di reato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rammentato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, ricomprendendovi i vizi della motivazione che la rendano del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Richiamando le Sezioni Unite n. 36072 del 2018, la Corte ha ribadito che il decreto di sequestro probatorio e quello di convalida devono contenere una motivazione che dia conto della finalità probatoria perseguita, da modulare in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito e alla natura del bene.
Quanto al fumus del delitto di ricettazione, la Corte ha aderito all’orientamento più recente, che richiede, oltre alle modalità di occultamento del contante e all’assenza di redditi leciti, ulteriori elementi indiziari, quali i contatti con esponenti della criminalità, il precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto o il contestuale possesso di oggetti strumentali alla commissione di altri reati.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale non meramente apparente, avendo il giudice del riesame specificamente descritto il reato nella pre-imputazione e valorizzato elementi ulteriori, come le modalità di occultamento del denaro e il contestuale rinvenimento di un arsenale di ordigni artigianali, idonei a dimostrare il coinvolgimento in ambienti delinquenziali. La finalità probatoria del vincolo è stata altresì ritenuta compiutamente motivata, essendo necessari accertamenti tecnici sulle banconote e la verifica dei numeri seriali.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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